Prete accusato di abusi: risponde alla Chiesa o al giudice?
Il sacerdote già condannato dall’autorità ecclesiastica deve comunque affrontare un processo penale in un tribunale italiano?
Davanti a chi si deve presentare per essere giudicato un prete accusato di abusi? Risponde alla Chiesa o al giudice penale italiano? Basta che un vescovo prenda dei provvedimenti? Bisogna fare riferimento ai rapporti tra lo Stato e la Santa Sede? Oppure, tolto l’abito talare, deve sedere sul banco degli imputati di un tribunale italiano per affrontare un processo penale?
Su questo delicato tema si è pronunciata recentemente la Cassazione, la quale ha stabilito che le decisioni dell’autorità ecclesiastica non impediscono alla giustizia italiana di fare i dovuti accertamenti e di prendere gli opportuni provvedimenti. Insomma, di fronte ad un reato di abusi sessuali compiuto ai danni di un minorenne, per un sacerdote non c’è Concordato che tenga e non può essere applicato il principio del «ne bis in idem», cioè quello che impedisce di essere giudicati due volte per lo stesso fatto. In questo caso, si tratta di rispondere davanti alla Chiesa e al giudice italiano. Tale concetto, infatti – sottolinea la Suprema Corte –, non costituisce principio di diritto internazionale. Vediamo.
Indice
Che cos’è il «ne bis in idem»?
La locuzione latina «ne bis in idem» viene utilizzata in ambito giuridico per indicare che una persona non può essere processata due volte per lo stesso fatto. In altre parole, la decisione definitiva di un giudice su un determinato caso non può essere rimessa in discussione.
La sentenza può diventare definitiva in due casi:
- quando sono stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione, cioè quando si è espressa in merito la Corte di Cassazione;
- quando sono decorsi i termini di impugnazione senza che le parti si siano attivate, vale a dire 30 giorni per il ricorso in appello e 60 giorni per quello in Cassazione.
La regola del «ne bis in idem» viene applicata solo se i due possibili processi hanno degli elementi esattamente identici, in particolare:
- le parti in processo. Va precisato che alle parti vengono assimilati i loro eredi e i cosiddetti «aventi causa», vale a dire coloro che succedono nel diritto a seguito di compravendita o di donazione;
- la domanda giudiziale proposta dalle parti;
- i motivi alla base della domanda giudiziale.
Un prete accusato di abusi può essere processato due volte?
La Cassazione, nella sentenza in commento [1], ricorda che la regola del «ne bis in idem» non è applicabile nell’ambito dei diritti umani inviolabili e non è un principio di diritto internazionale che può prevalere su quello della territorialità. Tutt’al più, può essere previsto da convenzioni sottoscritte e rese esecutive tra Stati entro i limiti dell’intesa raggiunta e vincolante solo per i Paesi che la firmano.
Nel caso dei rapporti tra l’Italia e la Santa Sede, il Trattato siglato nel 1929 stabilisce che le norme del diritto internazionale vengono applicate per l’esecuzione delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano. Ma non per quelle disposte dalle autorità ecclesiastiche.
Secondo la Cassazione, dunque, un prete accusato di abusi sessuali già processato da un tribunale canonico può finire alla sbarra per lo stesso reato davanti ad un tribunale italiano senza violare la regola del «ne bis in idem». Il caso specifico riguardava un sacerdote a cui era stato inflitto dalla Chiesa il divieto perpetuo ad esercitare il suo ministero con minorenni e l’obbligo di dimora in una struttura dedicata alla cura e al recupero dei preti pedofili. Parallelamente, la Corte d’Appello dell’Aquila aveva confermato la condanna a tre anni e otto mesi di carcere stabilita in primo grado per atti sessuali ai danni di un ragazzo minore di 16 anni.
A rafforzare la tesi della Suprema Corte sul corretto svolgimento del doppio processo ci sono anche le Linee guida della Conferenza episcopale italiana con cui viene confermata l’autonomia delle due vie giudiziarie, oltre al Protocollo addizionale del Concordato (siglato nel 1984) in cui è previsto che l’autorità giudiziaria italiana deve avvisare la diocesi di riferimento dell’imputato sull’avvio di un procedimento penale a carico di un religioso.
note
[1] Cass. sent. n. 34576/2021 del 17.09.2021.