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Liquidazione compenso avvocato: come avviene?

27 Ottobre 2021 | Autore:
Liquidazione compenso avvocato: come avviene?

Il giudice deve tenere conto della nota spese presentata dal difensore e dei parametri ministeriali; quando se ne discosta deve fornire un’adeguata motivazione.

Molti avvocati all’esito di una causa vittoriosa rimangono a bocca asciutta. Come mai sono delusi e insoddisfatti? Questo avviene perché il giudice che liquida i compensi gli riconosce importi irrisori, ben al di sotto della nota spese depositata agli atti. Al di là della parcella presentata, spesso i giudici vanno anche al di sotto dei parametri ministeriali, quelli stabiliti in apposite tabelle in relazione al tipo di attività svolte e al valore della controversia. Questo disorienta anche i clienti, che leggendo le sentenze tendono ad attribuire un basso valore alle prestazioni dei professionisti legali; l’interrogativo sorge specialmente quando la causa era stata lunga e complessa, e sia il difensore sia la parte assistita si chiedono perché sia stata riconosciuta una somma ridicola per le spese sostenute (e in molti casi già pagate).

Vediamo quindi come avviene la liquidazione del compenso all’avvocato o, per meglio dire, come dovrebbe avvenire d’ora in poi, perché una nuova ordinanza della Corte di Cassazione [1] ha segnato un punto di svolta su questo importante tema: ha posto un freno al brutto fenomeno che ti abbiamo segnalato e ha ribadito alcuni importanti principi, che ti esporremo in questo articolo.

Come si determina il compenso dell’avvocato?

Un tempo vigevano i cosiddetti “minimi tariffari”, una soglia di compensi che era inderogabile, in modo che l’avvocato non potesse pattuire con il cliente una cifra inferiore per le proprie prestazioni professionali. Questo limite era previsto per evitare il pericolo di svilimento della professione forense. Poi è arrivata la liberalizzazione, grazie a una direttiva europea recepita in Italia nel 2006 dal famoso Decreto Bersani, e oggi il compenso dell’avvocato viene pattuito con il cliente caso per caso, a seconda della complessità della prestazione.

È rimasto, invece, intatto il divieto del patto di quota lite, con il quale il compenso si determina in anticipo, in base ad una percentuale prestabilita del valore della controversia. Il compenso, però, può essere legittimamente concordato sul valore della causa, da calcolare a prescindere da quello che sarà il concreto esito del giudizio. Ciò significa che il cliente dovrà pagare per l’ammontare pattuito con l’avvocato, anche se perde la causa e non ottiene quanto sperava. È anche lecita la clausolasuccess fee”, che aggiunge un premio di risultato al compenso base già stabilito, in caso di esito vittorioso della causa o dell’affare.

Il cliente ha diritto di sapere quanto gli costerà la causa?

L’avvocato deve fornire per legge al cliente un preventivo scritto, con l’indicazione di massima dei costi della causa che si va ad affrontare. Il preventivo serve a tutelare il cliente da eventuali imprevisti e da parcelle troppo esose, in modo da programmarsi in anticipo sull’entità delle spese da sostenere per la causa da svolgere, o anche per la sola attività stragiudiziale.

La legge [2] dispone che il preventivo deve contenere la «prevedibile misura», cioè la quantificazione di massima ed indicativa del costo della prestazione dell’avvocato, il quale deve specificare distintamente l’entità del suo compenso e la parte relativa agli altri oneri e spese.

Se l’avvocato non rilascia il preventivo al cliente non perde per questo il suo diritto al compenso, ma è soggetto a sanzioni disciplinari irrogate dal suo Ordine, e, soprattutto, l’ammontare dei suoi onorari non sarà quantificato in base agli accordi presi, ma verrà determinato secondo i parametri contenuti nei tariffari forensi stabiliti con appositi Decreti ministeriali [3]; leggi cosa succede se l’avvocato non fa il preventivo.

La parcella dell’avvocato e la nota spese

La parcella dell’avvocato è il documento riepilogativo delle prestazioni compiute dal professionista verso il cliente, con l’indicazione analitica delle voci e dei relativi costi. La parcella non ha una diretta valenza fiscale: questa funzione è assolta dalla fattura, che va emessa obbligatoriamente all’atto del pagamento del corrispettivo [4] trattandosi di prestazione di servizi (ma gli acconti ricevuti vanno fatturati al momento del loro incasso).

Oltre alla parcella, c’è la nota spese, che contiene, in aggiunta, il dettaglio dei costi vivi, come gli esborsi sostenuti durante la causa per trasferte, notifiche, pagamento del contributo unificato, marche da bollo, diritti di cancelleria per richiesta di copie. Il Codice di procedura civile [5] dispone che: «Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita».

Nei processi gli avvocati depositano la loro nota spese al momento dell’udienza conclusiva della causa, come quella di precisazione delle conclusioni o in cui avviene la discussione, dunque subito prima che il giudice trattenga la causa in decisione ed emetta la sentenza.

Liquidazione compensi e spese: criteri

La parcella depositata agli atti di causa ha una notevole importanza perché il giudice si basa – o dovrebbe basarsi – su di essa per la liquidazione dei compensi e delle spese. Abbiamo detto “dovrebbe” perché in molti casi i giudici si discostano dall’elencazione fornita nella notula, e dal totale in essa riportato, e operano il conteggio in base ad altri criteri, più o meno “forfettari”, come i parametri stabiliti negli appositi decreti ministeriali; talvolta sfondano al ribasso anche i minimi tabellari in essi previsti per i vari tipi di prestazioni.

Ora su questo importante aspetto – che lascia profondamente insoddisfatti sia gli avvocati vittoriosi sia i clienti da loro assistiti – è intervenuta la Corte di Cassazione con una nuova ordinanza [1], stabilendo che il giudice deve tenere conto della nota spese, a meno che non motivi perché intende riconoscere alla parte vittoriosa un importo minore.

Nella vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour, a un avvocato era stato riconosciuto un importo di appena 300 euro per una causa vinta in doppio grado di giudizio contro l’Agenzia delle Entrate (il difensore aveva chiesto 1.686 euro). La Commissione tributaria non aveva tenuto conto della nota spese depositata dal difensore, ed inoltre aveva liquidato i compensi in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dai parametri tabellari in relazione al valore della controversia decisa (che in quel caso erano pari a 405,70 euro per ciascun grado di giudizio).

Perciò l’avvocato ha impugnato in Cassazione quella decisione, lamentando la violazione del fondamentale principio della soccombenza [6], che prevede la condanna al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa, salvo casi eccezionali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha ricordato che:

  • in tema di liquidazione delle spese processuali, a seguito dell’abolizione dei vecchi minimi tariffari, «i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale»;

  • il giudice, pertanto, «è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi»;

  • i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi degli avvocati devono essere applicati anche se i loro valori sono cambiati durante il corso del giudizio e dopo il deposito della nota spese, in quanto la richiesta di pagamento dei compensi professionali rimane inalterata;

  • va tenuto conto che – come già affermato in precedenti pronunce [6] – «l’accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata», che, dunque, non può essere arbitrariamente scissa o non considerata dal giudice in alcune sue componenti; l’unico limite sta nel fatto che il giudice non può attribuire alla parte vittoriosa una somma superiore rispetto a quella indicata e richiesta nella nota spese;

  • se la parte deposita «una nota specifica recante l’indicazione delle attività svolte e delle somme richieste», il giudice deve «fornire un’adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi dovuti alla parte vittoriosa», e, in particolare, è tenuto a «spiegare le ragioni dell’eliminazione o riduzione» di alcune di esse, «al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti e ai parametri ministeriali».

In sostanza, il giudice può ancora “tagliare” la parcella presentata dall’avvocato, eliminando o riducendo alcune voci, ma deve sempre dire il perché. Se non lo fa, il riconoscimento di un importo irrisorio è illegittimo e l’avvocato potrà impugnare la sentenza pretendendo la sua riforma nella parte che riguarda il riconoscimento delle spese. Quindi in caso di condanna alle spese la parcella dell’avvocato vincola il giudice.

note

[1] Cass. ord. n. 30087 del 26.10.2021.

[2] Art. 13, co. 5, L. n. 247/2012.

[3] D.M. 10.03.2014, n. 55, modif. dal D.M. n. 37 del 08.03.2018.

[4] Art. 6 D.P.R. n. 633/1972.

[5] Art. 75 Disp. att. Cod. proc. civ.

[6] Art. 91 Cod. proc. civ.

[7] Cass. S.U. sent. n.17405/2012 e n. 31884/2018.

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