Lun. Apr 29th, 2024

DI SEGUITO IL TESTO DELL’INTERPELLANZA PRESENTATA DAI PARLAMENTARI SANTELLI, D’ETTORE, TRIPODI E CANNIZZARO E OCCHIUTO

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I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’interno – Per sapere – premesso che:

l’articolo 143 del TUEL (d.lgs. 267/2000) prevede lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose: al comma 1 si prevede infatti che i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati dall’autorità giudiziaria emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica;

la misura è di tipo preventivo, assunta sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione di accesso nominata dal prefetto del territorio. Il prefetto infatti nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni. Il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell’articolo 143 TUEL. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

la misura preventiva è considerata un atto di alta amministrazione: dunque, seppur sindacabile in quanto non si tratta di atto politico, il provvedimento gode di un peculiare regime, in virtù del quale non solo non sono applicabili le forme di partecipazione procedimentale, ma il controllo giurisdizionale ha ridottissimi margini di scrutinio, data l’ampia discrezionalità che connota la funzione in parola;

il provvedimento si basa su un quadro meramente indiziario, ma impone comunque una valutazione estremamente rigida della coerenza degli elementi addotti;

il provvedimento ex articolo 143, nella logica ordinamentale, è, o almeno dovrebbe essere considerato una extrema ratio: esso, infatti, sulla base di valutazioni eccezionali sancisce la priorità delle motivazioni di sicurezza e di ordine pubblico rispetto alla volontà popolare.

tuttavia, negli ultimi anni, al contrario di quanto la norma prevede, l’istituto si è sganciato dai presupposti di eccezionalità stabiliti dal legislatore, e ha cominciato a trovare un’applicazione sempre più frequente e ordinaria. Ciò determina – specie nei casi in cui il provvedimento sia poi sospeso o annullato in sede giurisdizionale – un’inversione dei beni giuridici in gioco (sicurezza da un lato, principio democratico-rappresentativo dall’altro), che introduce nel sistema un profilo d’irragionevole, e ingiustificato, sacrificio del principio democratico, oltreché del diritto-dovere dei soggetti preposti alle funzioni istituzionali di esercitare il proprio mandato.

 

Tutto ciò premesso, si chiede se il Governo intende chiarire:

a) se i funzionari nominati dalle Prefetture nelle Commissioni di indagine ai fini della relazione si recano nei Comuni interessati o si basano esclusivamente sull’acquisizione documenti;

b) se la Commissione d’accesso interloquisce con gli amministratori con richieste di spiegazioni;

c) se i Prefetti, prima si stilare la relazione, chiedono documenti di approfondimento o chiarimenti agli amministratori;

d) se venga valutata o meno, visto l’orientamento in merito della giustizia amministrativa, l’esatta rilevanza, caso per caso, anche degli inadempimenti, ritardi o connessioni col tessuto criminale locale dovuti alla parte burocratico-amministrativa e non agli organi politici, ed al controllo effettuato o meno sui comuni poi sciolti dalle prefetture in precedenza sulle attività amministrative comunali, in particolare sugli appalti degli enti locali e sullo svolgimento di servizi di interesse statale eseguiti dai Comuni;

e) se si sono verificati casi nei quali i controlli e la vigilanza eseguita o meno dalle prefetture sui comuni non aveva dato esiti, mentre poi i comuni sono stati sciolti anche con riguardo a vicende inerenti appalti o servizi;

f) se i Commissari o le Commissioni, nominati dal Ministero per la gestione commissariale degli italiani Enti disciolti, abbiano un obbligo specifico di presenza nei Comuni dove prestano servizio;

g) quale importo complessivo il Ministero dell’interno ha impegnato e speso ai fini dell’indennità e degli altri costi, comprese le trasferte, dei Commissari nominati;

d) se il Ministero competente effettua una vigilanza sulle Commissioni nominate durante l’espletamento del mandato;

e) se, nel caso in cui durante i Commissariamenti vi sia un eccessivo indebitamento dei Comuni interessati, tale indebitamento ricade sulle nuove amministrazioni oppure ne risponde il Ministero ed i funzionari nominati.

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