Il dipendente pubblico che attesta falsamente di essere in servizio attraverso l'omissione del timbro del cartellino è punito con il #licenziamento per giusta causa. La medesima sanzione si applica anche se il dipendente omette di timbrare il cartellino per assentarsi solo per brevi intervalli: anche in tali casi il cartellino va sempre timbrato, in entrata ed in uscita.

Motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di cassazione precisa che non può essere invocata l'applicazione di una disciplina contrattuale collettiva più favorevole per il lavoratore, in quanto l'allontanamento dal posto di lavoro e il successivo rientro in servizio in assenza di timbratura deve essere sanzionato con il licenziamento (sentenza n. 24574?2016).

La Cassazione sottolinea che nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione le norme dei contratti collettivi non costituiscono la fonte esclusiva da cui poter ricavare le condotte disciplinarmente rilevanti, in quanto esse devono integrarsi con quelle previste dall'articolo 55 quater del decreto legislativo n.

165/2001. La Corte precisa, a tal proposito, che la suddetta norma ha introdotto specifiche fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, che sono da ritenersi aggiuntive a quelle previste dai contratti collettivi. In questo contesto normativo, aggiunge la Corte, le clausole dei contratti collettivi che risultano essere difformi sono sostituite con le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001.

Il caso sul quale la Cassazione si è pronunciata, si riferisce a quello di un dipendente dell'agenzia delle Entrate, licenziato per essersi allontanato dal posto di lavoro durante il proprio turno in due giornate, omettendo di effettuare la timbratura e, quindi, rendendosi responsabile di “falsa attestazione della presenza in servizio”.

Anche in primo e in secondo grado di giudizio il licenziamento è stato ritenuto legittimo, a nulla rilevando le giustificazioni del dipendente secondo cui l'assenza sarebbe dipesa dalla necessità di assumere farmaci in presenza di una crisi ipoglicemica. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza in appello, ribadendo che la condotta di cui si è reso responsabile il lavoratore integra gli estremi della falsa attestazione di presenza attuata con modalità fraudolente, la cui sanzione risiede, alla luce dell'articolo 55 quater del Dlgs 165/2001, nel licenziamento per giusta causa.

A conforto di questa conclusione, la Cassazione ha richiamato l'articolo 3, comma 1 del summenzionato decreto legislativo, in base al quale “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere…per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione…”.