Pignoramento del quinto dello stipendio: vale anche in maternità e malattia
Sono un imprenditore e, dopo un procedimento di pignoramento presso terzi ai danni di una mia dipendente (io sono il terzo pignorato), il giudice mi ha ordinato di versare il quinto dello stipendio di quest’ultima al creditore, cosa che ho fatto per circa 2 anni; ora la lavoratrice mi chiede la restituzione della somma che ho versato al creditore pignorante perché – sostiene la dipendente – per la maggior parte dei due anni essa è stata in malattia o in maternità. Come mi devo comportare?
In quanto destinatario di un provvedimento del giudice, il datore di lavoro è tenuto a rispettarlo pedissequamente (e ciò, sia nell’ipotesi che le somme siano dovute a titolo di retribuzioni, sia che vengano erogate per anticipazione su quanto dovuto dall’Inps a titolo di
Infatti, a prescindere della natura delle somme erogate a titolo di maternità o malattia, queste ultime trovano comunque causa in un rapporto di lavoro dipendente in corso e sono sostitutive del reddito costituito dal salario o stipendio.
Inoltre, benché le somme percepite dalla lavoratrice a titolo di malattia o maternità siano in tutto o in parte a carico di enti previdenziali e/o assistenziali, è sempre il datore di lavoro ad essere il debitore della medesima somma nei confronti della dipendente (salvo casi particolari come, per esempio, lavoratrici stagionali, lavoratrici agricole dipendenti, ecc.). Pertanto, di primo acchito, non vi sono idonei motivi a sostegno della pretesa della dipendente.
A tutto voler concedere, la lavoratrice dovrebbe rivolgersi al giudice dell’esecuzione [2] per la rettifica del provvedimento pregresso.
In ultimo, bisogna evidenziare che la pretesa della dipendente, comunque, si scontra con l’emergere di un nuovo debito: il rimborso a carico della dipendente in favore del datore di lavoro di quanto da quest’ultimo “pagato” al creditore pignorante.