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Reggio Emilia, il giudice smonta i Dpcm Covid: "Quei decreti sono illegittimi"

Leonardo Grilli
Reggio Emilia, il giudice smonta i Dpcm Covid: "Quei decreti sono illegittimi"

Il giudice reggiano Dario De Luca ha assolto una coppia che dichiarò il falso nelle autocertificazioni: "Solo un magistrato può limitare la libertà personale". Ecco i dettagli della sentenza

12 marzo 2021
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REGGIO EMILIA. I decreti emanati dal Governo per limitare gli spostamenti durante la pandemia sono «illegittimi». Perché, di fatto, prevedono degli obblighi assimilabili in tutto e per tutto a una sorta di arresto domiciliare, o quasi, una restrizione della libertà personale che può essere decisa solo in tribunale e in sede penale.

Questa la sintesi di una sentenza per certi versi storica – e che senz’altro è destinata a far discutere – emanata il 27 gennaio dal giudice del tribunale di Reggio Emilia, Dario De Luca, e di cui si è venuti a conoscenza solo nella giornata di ieri. Ma le motivazioni che hanno stroncato i primi “Dpcm Conte” – e non solo – servono in realtà a legittimare un’altra decisione presa da De Luca con la sua sentenza. E che, a sua volta, darà il via a una probabile pioggia di ricorsi: l’assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» di una coppia accusata di aver dichiarato il falso nelle ormai famose autocertificazioni necessarie per spostarsi durante i periodi di restrizioni.

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Tutto nasce il 13 marzo di un anno fa, quando una pattuglia dei carabinieri di Correggio in servizio per verificare il rispetto del recente decreto anti Covid ferma un’auto con a bordo due persone.

Come da prassi i militari dell’Arma chiedono le ragioni di quello spostamento, imponendo ai due passeggeri di compilare l’autocertificazione. «Sto andando a sottopormi a degli esami clinici in ospedale con un accompagnatore», quanto dichiarato dalla donna e dall’uomo in macchina con lei. Quando però i carabinieri hanno controllato la veridicità di quanto dichiarato, è emerso che quel giorno nessuno dei due fermati avesse effettuato un accesso in ospedale.

Da qui la denuncia per il reato previsto dall’articolo 483 del codice penale: “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, punito con la reclusione fino a due anni.

Quindi l’avvio dell’iter giudiziario, con il pubblico ministero che ha chiesto la condanna per la coppia, fino alla comparizione delle parti davanti al giudice per le udienze preliminari, appunto Dario De Luca, e la sentenza finale: «Non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato».

Ma la parte interessante del testo della sentenza è nella porzione centrale, due pagine di motivazioni con le quali il giudice demolisce l’impianto dei decreti Covid definendoli «anticostituzionali». De Luca infatti ha rilevato «l’indiscutibile illegittimità» del Dpcm dell’8 marzo 2020 «nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato, come pure di tutti quelli successivamente emanati dal capo del Governo» che contengano l’obbligo di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute».

Ma stabilire un «divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione con limitate e specifiche eccezioni – scrive De Luca nelle sue motivazioni – configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale» che viene decisa «dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio o, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal giudice nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge all’esito di un procedimento disciplinato normativamente».

E, in ogni caso, sempre «nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente – sancisce lapidario il magistrato – nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale».

Il gip reggiano, per dar forza alla sua decisione, cita poi alcune sentenze della Corte Costituzionale in materia di restrizione della libertà personale. Ad esempio «l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, ritenuta misura restrittiva della libertà personale con conseguente dichiarazione d’illegittimità costituzionale» in caso di mancato «controllo del giudice ordinario sulla misura: controllo poi introdotto dal legislatore». O «la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio» che, «prevede un controllo tempestivo del giudice in merito alla sussistenza dei presupposti».

Quindi la mazzata finale sulla illegittimità dei decreti, ovvero l’articolo 13 della Costituzione, che stabilisce come le misure restrittive della libertà personale possano essere adottate solo su “atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Da qui se ne deduce, sentenzia De Luca, che «un Dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge» e che «neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) nel nostro ordinamento potrebbe prevedere in via generale e astratta l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini».

Ovvero, detto in maniera più semplice, secondo il magistrato reggiano i decreti Covid che limitano gli spostamenti sono illegittimi, incostituzionali e quindi inapplicabili. Al punto da ritenere, persino, che non sia reato dichiarare il falso all’interno dell’autocertificazione.

Concetto che ribadisce lo stesso De Luca nella parte finale della sua sentenza: «Ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima». Ne consegue dunque che «la condotta di falso, materialmente comprovata» negli atti processuali, «non è tuttavia punibile» perché il comportamento della coppia correggese – e potenzialmente di migliaia di altri italiani che hanno commesso lo stesso reato in questo anno – è difatti «un falso inutile», ovvero quando «la falsità incide su un documento irrilevante o non influente» com’è un’autocertificazione che fa riferimento a un decreto definito illegittimo.

Va dunque «disapplicata – conclude De Luca – la norma giuridica contenuta nel Dpcm che imponeva la compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione» e dunque «il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo. Dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento».