Coordinamento Diplomati Magistrali Abilitati: inserimento in GaE insieme a laureati in SFP. 23 febbraio in piazza

Comunicato Diplomati Magistrali Abilitati 

Premessa

Il Diploma Magistrale conseguito prima del 2002 era ed è abilitante all’insegnamento ex -legge, per cui gli insegnanti con tale titolo avevano ed hanno diritto all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (ex Permanenti), in quanto in esse sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione. Tali Graduatorie sono utilizzate per l’assunzione in ruolo, nel limite del 50% dei posti conferibili e annualmente autorizzati, oltre che per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato.

La Storia

Nel 2006 il governo Fioroni, con la legge 296, trasformò le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento e decise arbitrariamente, quanto illegalmente, di privare il Diploma Magistrale del suo valore abilitante, fregiandolo o meglio sfregiandolo con una “Idoneita” che relegò i Diplomati  nell’angolino della Terza fascia delle graduatorie d’Istituto. Angolo dal quale continuarono comunque ad insegnare costruendo, ove possibile, la propria esperienza.

Nel 2014 grazie a un ricorso portato avanti da una associazione di categoria, (a seguito di parere del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3813 in data 11 settembre 2013 recepito con d.P.R. del 25 marzo 2014 – su
G.U. del 15 maggio 2014 – e, in via generale, con decreto ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014,) il Miur venne costretto ad ammettere che i Diplomati Magistrali, in possesso di un titolo da sempre abilitante all’insegnamento ex-legge, erano per l’appunto abilitati, quindi la loro collocazione nelle
Graduatorie di Istituto di Terza Fascia (riservate ai docenti non abilitati) era illegale.

Oltre al danno la beffa: al Diploma Magistrale venne restituito il valore abilitante del titolo, ma i Diplomati Magistrali non furono inseriti in GaE perché nel frattempo le stesse GaE vennero blindate.

Quindi, oltre alle opportunità di lavoro perse a causa dello stazionamento per anni nella Terza Fascia  d’Istituto, venendo inseriti nella Seconda Fascia d’Istituto, continuarono a non godere dei pieni diritti spettanti agli abilitati ante 2002. Nel 2014 questi docenti non vennero inseriti in GaE dal Miur perché chiuse, ma quando era possibile il loro inserimento (ovvero fino alla fine del 2007), il Miur arbitrariamente e illegalmente non li volle inserire, perché li considerava non abilitati.

Una volta riottenuta l’abilitazione (che non avrebbero mai dovuto perdere) e con essa la consapevolezza sul loro diritto a stare nelle Graduatorie ad Esaurimento (giacché l’unico requisito richiesto per l’inserimento in esse era appunto il possesso dell’abilitazione all’insegnamento), nel
luglio del 2014, con un primo ricorso volto al riconoscimento del loro diritto ad essere inseriti nelle GAE, con buona pace di tutti i sindacati e le associazioni di categoria che inizialmente si mostrarono
contrari, si dà il via ad una lunga serie di contenziosi che portano dalla parte dei Diplomati più di cento cautelari favorevoli e ben otto sentenze passate in giudicato, tutte a firma del CdS e di alcuni GdL. Tali sentenze inseriscono in GaE quasi 40000 Diplomati Abilitati, 12000 dei quali firmano un contratto a
Tempo Indeterminato e superano l’anno di prova innanzi ad una commissione che ne certifica le competenze e le capacità a svolgere il lavoro di Insegnante!

A fronte di questo scenario, inaspettatamente, il CdS in Adunanza Plenaria, rovesciando l’orientamento giuridico che si pensava ormai consolidato, sconfessa se stesso ed emette una sentenza illogica quanto nefasta, respingendo un ricorso identico a quelli finora passati, adducendo come motivazione la tardiva impugnazione dell’atto lesivo del diritto dei Diplomati a stare nelle GaE. Motivazione che lo stesso CdS, con una sentenza del 2015, aveva già confutato e superato.

Il Consiglio di Stato dunque prende una decisione gravissima, che colpisce decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori della Scuola Italiana con anni di precariato alle spalle e apre la strada a quello che si prospetta essere il più grande licenziamento di massa dal dopoguerra ad oggi a firma di un
Governo: il licenziamento di migliaia di Diplomati Magistrali Abilitati!

Curiosità: su uno stesso ricorso portato avanti dividendo esattamente in due distinte metà secondo ordine alfabetico i propri ricorrenti, una metà ha avuto accoglimento e scioglimento del merito con conseguente immediato inserimento in GaE dei ricorrenti, mentre la seconda metà, che per problemi
organizzativi in seno ai tribunali ha visto rimandata la propria udienza e adesso subirà tutti gli effetti nefasti della sentenza emessa dal CdS.

Inoltre la cautelare n. 1089/2015 inerente a un ricorso presentato nel 2014 impugnando il dm 235/14 ha rappresentato il precedente sul quale si sono basati i ricorsi che, sciogliendo i vari meriti sono oramai passati in giudicato, sempre per meri motivi temporali e organizzativi riguardanti i tribunali, aspettano ancora di essere investiti dagli effetti della plenaria.
Oggi ci chiediamo…

Il Miur sostiene che la nostra abilitazione è oramai datata e di genere atipico e che noi Diplomati non siamo sufficientemente formati per poter firmare un contratto a Tempo Indeterminato e accedere al ruolo, perché privi di laurea!

Ma possiamo insegnare nelle nostre scuole con contratti annuali, senza limitazioni didattiche e gestionali di sorta. Possiamo valutare, scrutinare e prendere parte alla vita scolastica a 360°  assumendone tutti i doveri e le responsabilità legate alla professione di insegnante. Tutto fino al 30
giugno.

Allora continuiamo a chiederci:
“Ma non è che il problema è prettamente economico e legato al risparmio sui mesi estivi e non, in cui i precari stanno a casa e non percepiscono lo stipendio?

Ma non è che il problema è rappresentato dalla volontà del Governo, a non voler ‘scontentare’ i laureati in SFP, (oggi indispettiti nei nostri confronti), perché hanno sostentato le università italiane, per ottenere
un titolo il cui valore oggi è legalmente equiparato al nostro Diploma Magistrale, per volontà dello stesso CdS che sconfessando ancora una volta se stesso, nel medesimo giorno in cui decideva di cancellare con un colpo di spugna tutti i Diplomati, ne equiparava il titolo abilitante alla laurea in SFP?”.

Ma allora vuoi vedere che il problema è prettamente politico?

Mah…

Vogliamo ricordare che prima dell’attivazione dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, l’unico titolo abilitante alla professione d’insegnante era quello rilasciato dalle Scuole e dagli Istituti
Magistrali. Titolo che, in base al DPR firmato a Roma da Oscar Luigi Scalfaro in data 23 luglio 1998 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre dello stesso anno, conserva in via permanente il valore legale e abilitante all’insegnamento nella Scuola Primaria.

Vogliamo ricordare che attualmente il Diploma Magistrale conseguito in Romania e in altri Stati membri dell’UE consente l’accesso alle GAE così come si evince anche da un interrogazione parlamentare presentata dal PD nel giugno del 2013 in cui si legge:

“E’ attestato e comprovato che il MIUR ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione  all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia Italiane, Diplomi di scuola secondaria
di secondo grado di livello, equiparati al Diploma di Maturità Magistrale conseguiti in altri stati membri dell’Unione Europea , in particolare in Romania ed appare quindi non solo immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini Italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati Membri in possesso di titolo analogo e definiti anch’essi abilitati nei rispettivi paesi, ai quali lo stato italiano ha consentito l’accesso alle Graduatorie ad Esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a questi ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura  concorsuale per titoli ed esami.”

E’ palese che se il Miur non avesse relegato in 3^ fascia delle G.I. i docenti in questione e avesse riconosciuto, come era giusto che fosse, il valore abilitante del Diploma Magistrale, oggi migliaia di docenti non si troverebbero in questa drammatica situazione, per cui chiediamo:

1- Al fine di garantire la continuità didattica del personale docente in servizio presso le istituzioni dell’intero territorio nazionale, a seguito della sentenza n.11 del 20 dicembre 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è disposto per l’A.S. 2017/2018 e per i successivi anni scolastici, all’atto dell’aggiornamento, l’inserimento nella Terza Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento di cui la legge n 296, art. 1 comma 605, lettera C, della legge del 27 dicembre 2006, di tutti i Diplomati Magistrali e inerenti Sperimentazioni (ivi comprese quelle a indirizzo linguistico), in possesso del titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (compresi pertanto tutti i ricorrenti che si trovano in GAE con riserva perché in attesa di giudizio di merito innanzi al giudice amministrativo e tutti coloro i quali
si trovano nella Seconda Fascia delle GI).

2- Conseguentemente è garantita per l’A.S. 2017/2018 e per i successivi anni
scolastici, presso le sedi di assegnazione, la continuità didattica di tutti gli
incarichi del personale docente assunto a tempo determinato ed indeterminato (compresi i ruoli accantonati), oltre all’immediata qualificazione di nullità ed inefficacia della clausola rescissoria, al fine di confermare tutte le immissioni in ruolo avvenute nel triennio 2015/2017.

3- A tutti i laureati in Scienze della Formazione Primaria iscritti entro l’anno accademico 2010/2011 deve essere riconosciuta l’abilitazione e conseguente punteggio, senza sperequazioni rispetto ai Diplomati Magistrali entro l’a.s. 2001/2002 e pertanto inseriti a pieno titolo in GAE. A tal fine, il titolo conseguito al termine del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dovrà esser equiparato in termini di punteggio, nella stessa modalità di valutazione attuale del Diploma Magistrale, per una reale equipollenza fra i due titoli conseguiti in periodi storici diversi ma con la medesima valenza abilitante (conformemente all’interpretazione resa nel parere del Consiglio di Stato, Sede Consultiva, sez. II, n 2361 del 16/11/2017 richiamato) .

4- L’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei Diplomati Magistrali ante 2001/2002 e dei Laureati in Scienze della Formazione Primaria ante 2010/2011 dovrà avvenire “a pettine”, attraverso la sommatoria del punteggio inerente il possesso di titoli e servizi conseguiti entro l’anno scolastico 2017-2018.

5- Al termine dell’a.s. 2017/2018 si predisporrà l’iter di aggiornamento delle GAE e Graduatorie d’Istituto per il triennio 2018/2021 e comunque finché tale iter non verrà compiutamente definito e regolato resteranno in vigore i criteri definiti nel presente decreto legge e nella relativa legge di conversione.

6- Viene comunque garantita la permanenza della modalità del doppio canale di reclutamento nella misura del 50% dei posti da attingere dalle GaE e 50% dei posti da attingersi dalle GM fino a completo esaurimento delle GaE stesse.

7- Al fine di una ampia tutela di tutti i lavoratori precari, viene abrogato il comma 131 dell’articolo 1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.

I vari Governo succedutesi negli anni non hanno mai fatto nulla per sanare tale situazione, che rischia di tramutarsi nel più grande licenziamento di massa della storia della Pubblica Amministrazione. Si sono invece limitati a lasciare che fossero i Magistrati ad occuparsi della faccenda diventata
difficilmente gestibile già da diversi anni e non certamente per colpa di noi diplomati magistrali.

Queste sono le ragioni per cui il 23 FEBBRAIO 2018 a Roma, tutti uniti, chiederemo a chi ci governa una soluzione chiara e definitiva che dia certezze a tutti i docenti interessati per il proprio futuro professionale salvaguardandoci dal rischio di qualsiasi depennamento in quanto, noi diplomati magistrali abilitati, garantiamo con il nostro lavoro, il funzionamento della Scuola Pubblica Italiana nonostante i continui ripensamenti del massimo Organo della Giustizia Amministrativa.

Per tutti questi motivi il Coordinamento Nazionale Diplomati Magistrali Abilitati, nato all’indomani della pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria del CDS con l’obiettivo di radunare e coadiuvare tutti i Diplomati Magistrali al di fuori delle idee politiche e delle tessere sindacali, proseguirà la propria azione di protesta il 23 febbraio a Roma in occasione dello sciopero indetto dai sindacati di base.

IL 23 FEBBRAIO A ROMA A PROTESTARE
TUTTI IN GAE DOBBIAMO STARE!
Coordinamento Nazionale Diplomati Magistrali Abilitati

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