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Radiazione dei veicoli per l’esportazione: da gennaio è scattato l’obbligo della revisione.

Importanti novità nelle procedure di radiazione per l’esportazione dei veicoli verso l’estero a partire dal primo gennaio 2020: per poter procedere con la pratica al Pra è infatti necessario che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, superata con esito positivo entro i precedenti sei mesi dalla richiesta. E questo contrariamente a quanto invece accaduto sino alla fine di dicembre.

La novità è stata introdotta in seguito alla modifica del Codice della Strada, che, con la nuova formulazione, in vigore appunto dal gennaio 2020, dispone che “Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente lacancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pra, restituendo le relative targhe e la carta di circolazione. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo. E in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito di foglio di via e targa provvisoria”. “Almeno per quindici giorni non possiamo prendere le pratiche di radiazione per esportazione perché i nostri terminali devono essere collegati all’archivio delle revisioni della Motorizzazione” spiegano da diversi uffici del Pra. Dopo questo lasso di tempo, una volta attuato il nuovo regime, le pratiche saranno accettate regolarmente. Ovviamente si parla di veicoli esportati da gennaio in poi: per quelli usciti fino a dicembre, la procedure resta quella vecchia, senza appunto la necessità della revisione.

Documento unico. La norma era stata introdotta nel 2017 su pressione  delle associazioni di categoria  di demolitori e riciclatori di auto  che si erano detti contrari al fatto che lo schema di decreto Legislativo presentato nel 2015 azzerava di fatto le norme introdotte per scoraggiare l’esportazione illecita di autovetture avviate invece nella Legge di stabilità 2015 che prevedeva, per la radiazione per esportazione, la certificazione dell’effettiva reimmatricolazione all’estero del veicolo. Il nuovo testo del decreto  29 maggio 2017, n. 98, dal titolo “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2018, per esportare un veicolo all’estero “è necessario dimostrare di averlo revisionato almeno 6 mesi prima della richiesta stessa di esportazione”. Con tutte le proroghe subite dall’introduzione del “Documento unico per i veicoli”, si è così giunti a gennaio 2020. Di seguito riportiamo le novità in ambito novità nelle procedure di radiazione dei veicoli.

Circolo vizioso. Le associazioni di categoria erano fortemente contrarie a questa prima stesura, spiegando che in questo modo sarebbe stata favorita “la libera circolazione dei rifiuti, non delle merci”. Da anni infatti demolitori e operatori dei ricambi denunciano che spesso i veicoli vengano esportati per essere demoliti e non per essere utilizzati nei Paesi di destino, realizzando così un’esportazione di rifiuti e sottraendo materiale prezioso all’industria nazionale del riciclo e a quella siderurgica. La stessa Commissione Europea, secondo i principi dell’Economia Circolare, ha più volte chiesto agli Stati membri di monitorare le esportazioni di veicoli usati per evitare che dietro le stesse si possano nascondere esportazioni illecite di rifiuti. Il precedente schema della norma, quindi, oltre a rendere incerta la radiazione per esportazione, avrebbe riportato l’Italia sotto la lente dell’Europa per quanto riguarda la lotta ai traffici illeciti di rifiuti.

Battaglia vinta. Gli operatori del fine vita dei veicoli ora possono tirare un sospiro di sollievo e festeggiare una vittoria dopo una battaglia durata anni. La sostanziale novità nelle procedure di radiazione per definitiva esportazione, sta nel fatto che può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo (l’erede o il proprietario non ancora intestatario al Pra). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al Pra deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge. Il Pra, a seguito della richiesta, rilascia il Certificato di Radiazione in formato digitale (Cdpd). Alla parte viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il Cdpd. Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico. Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

Il fermo amministrativo. Un’ulteriore novità nelle procedure di radiazione è questa: se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “Cessazione della circolazione per esportazione”. Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente. In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio. La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Da gennaio per i cittadini italiani trasferitisi all’estero non è più possibile chiedere la radiazione per esportazione tramite i consolati. Fanno eccezione i veicoli esportati e reimmatricolati all’estero in data anteriore al 1° gennaio 2020 che potranno continuare a usufruire del servizio allegando la copia della carta di circolazione estera comprovante l’avvenuta reimmatricolazione in data anteriore al 1° gennaio 2020.

testo di R. Manieri

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