Ubriaco a piedi o in bicicletta, rischi lo stesso una multa

Ilena D’Errico

12 Maggio 2024 - 12:07

Chi è ubriaco rischia una multa anche se è a piedi o in bicicletta, ma soltanto in alcune circostanze, ecco quando e perché.

Ubriaco a piedi o in bicicletta, rischi lo stesso una multa

La guida in stato d’ebbrezza è sanzionata pesantemente dal nostro Codice stradale, che anzi si appresta a diventare ancora più severo sull’argomento per effetto della nuova riforma. Il motivo è facilmente intuibile, l’assunzione di alcol oltre certe dosi compromette la capacità di guida, rallentando i riflessi e incentivando i comportamenti a rischio, portando finanche malesseri e svenimenti. Così, chi guida in stato d’ebbrezza mette in pericolo la propria incolumità e quella degli altri agenti della strada, esponendosi al rischio di incidenti e distrazioni.

Pericoli che non ci sono, o perlomeno non in modo così rilevante, quando si è alla guida di una bicicletta oppure proprio a piedi. Eppure, anche chi è ubriaco a piedi o in bici rischia una multa, sia perché si tratta in ogni caso di un comportamento imprudente e potenzialmente pericoloso, ma anche perché in qualche modo contrario alla morale comune.

Se sei ubriaco a piedi o in bici rischi una multa

Chi è ubriaco ma non si trova alla guida di un veicolo non può essere sanzionato secondo la disciplina del Codice penale, ma viola l’articolo 688 del Codice penale. Quest’ultimo punisce proprio chi sta in luogo pubblico o aperto al pubblico in “stato di evidente ubriachezza” con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. Non si tratta di un reato, bensì di un illecito amministrativo che si configura soltanto quando lo stato di ubriachezza è evidente.

Non basta, quindi, la rilevazione di un certo tasso alcolemico per sanzionare chi è a piedi ubriaco - come invece avviene se si è alla guida - ma è necessario che ci siano delle vere e proprie manifestazioni concludenti. Un comportamento molesto, rumoroso, euforico in modo inopportuno e amorale, insomma l’ubriachezza deve essere constatabile a occhio nudo. Non c’è punibilità soltanto se l’ubriachezza è incolpevole, non voluta dal soggetto ed estranea alla sua volontà.

Se, invece, il soggetto ubriaco è alla guida di una bicicletta rischia allora l’applicazione delle sanzioni pecuniarie individuate dall’articolo 186 del Codice penale, partendo dalla multa compresa tra 543 e 2.170 euro per il tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Non è invece possibile comminare ai conducenti delle biciclette sanzioni come la sospensione e il ritiro della patente di guida, dato che il veicolo non necessita della licenza. Come ribadito dalla Corte di Cassazione, non è ammissibile in questi casi nemmeno la decurtazione di punti dalla patente, tantomeno ci sono conseguenze sulla patente se il soggetto ubriaco è a piedi, salvo particolari circostanze.

Quando ti possono togliere la patente se sei ubriaco a piedi

Per passeggiare non serve certo la patente di guida, perciò chi è sorpreso a piedi con un tasso alcolemico superiore alla norma o in stato di ubriachezza non può ricevere alcuna sanzione relativa alla circolazione stradale. C’è però un’eccezione, ossia il caso in cui il soggetto ubriaco abbia appena guidato o lo faccia in seguito.

Nello specifico, gli organi accertatori possono sanzionare ai sensi del Codice della strada il soggetto ubriaco che hanno appena visto parcheggiare l’auto o è comunque evidente il suo recente utilizzo oppure possono vigilare il soggetto ubriaco per controllare se si mette alla guida e sanzionarlo (a patto che abbia almeno acceso l’auto, non essendo punibile il solo tentativo).

Chi passeggia ubriaco commette un reato?

Oltre all’illecito amministrativo, chi passeggia ubriaco può andare in contro ad altre conseguenze legali anche se non ha guidato. In particolare, se il soggetto commette un reato (di qualsiasi genere) mentre si trovava in stato di ubriachezza, rischia di ricevere una pena maggiore a seguito dell’applicazione di aggravanti.

Nel dettaglio, è punito più severamente chi ha premeditato l’assunzione di alcol per commettere il reato o simulare un’incapacità di intendere e di volere, così come chi consuma abitualmente alcolici ed è spesso in stato di ubriachezza, sebbene ognuna delle aggravanti abbia una finalità specifica.

L’ubriachezza non è quindi una scusante per aver commesso un reato, a meno che fosse incolpevole e avesse determinato una comprovata ed effettiva incapacità di intendere e di volere. Sono necessari entrambi questi presupposti per escludere la punibilità, altrimenti l’autore del reato avrebbe potuto adottare precauzioni più consone in un certo momento della vicenda (evitando di bere in modo spropositato oppure trattenendosi dal commettere un reato a seconda del caso).

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