Superbonus: la data della fattura determina la misura dell’agevolazione

Tommaso Gavi - Irpef

Qual è la data da considerare per il sostenimento delle spese nel caso di sconto in fattura del superbonus? Quella di emissione della fattura. Anche nel caso di scarto da parte di SdI, correzione e nuovo invio entro 5 giorni dal messaggio relativo allo scarto

Superbonus: la data della fattura determina la misura dell'agevolazione

Nel caso di interventi di superbonus con opzione dello sconto in fattura, la data di emissione determina la misura dell’agevolazione.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 103 del 13 maggio scorso.

Nel caso di scarto da parte di SdI, dopo la trasmissione, la fattura si considera non emessa.

Tuttavia, se l’errore che ha portato allo scarto viene corretto entro i 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio, l’emissione è considerata tempestiva e la data di riferimento è quella della fattura originaria.

Superbonus: quando spetta l’agevolazione nel caso di scarto da parte dello SdI?

Proseguono i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di superbonus, in questo caso con la scelta dello sconto in fattura.

A fornirli è la risposta all’interpello numero 103 del 13 maggio scorso. Lo spunto per le delucidazioni nasce dal caso presentato dall’istante, un’impresa che ha inviato una fattura all’SdI, il sistema di interscambio, il 30 dicembre 2023 e ha ricevuto il messaggio di scarto nei primi giorni di gennaio.

L’istante intende sapere qual è la corretta percentuale dell’agevolazione spettante, considerando che per l’anno 2024 è stata prevista una riduzione dal 110 o 90 per cento al 70 per cento.

L’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento e richiama i criteri per determinare la misura dell’agevolazione.

Nel caso dello sconto in fattura, in assenza di pagamento, si fa riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, come già chiarito nella risposta all’interpello n. 1/2024.

La precedente circolare 23/2022 aveva già chiarito che alla data di emissione della fattura, che implica l’esercizio dell’opzione, deve ritenersi incassato il provento.

Diverso è invece il caso dello scarto da parte di SdI. La situazione è già stata affrontata in occasioni precedenti, tra le quali Telefisco 2024. L’Agenzia delle Entrate precisa nuovamente che:

“In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ’’ricevuta di scarto’’ del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.”

Nel documento di prassi viene anche sottolineato che una fattura scartata non viene a giuridica esistenza, di conseguenza non può essere considerata emessa.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 103 del 13 maggio 2024
Sconto in fattura superbonus: chiarimenti in merito alla data della fattura nel caso di scarto, correzione e nuovo invio entro 5 giorni dal messaggio relativo allo scarto.

Superbonus: per lo sconto in fattura fa fede la data di emissione

C’è tuttavia un caso ulteriore da prendere in considerazione, quello della correzione degli errori entro 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio relativo allo scarto della fattura.

Nell’ipotesi in questione di correzione degli errori e nuovo invio nel termine indicato la fattura si considera emessa.

Inoltre la circolare n. 13/2018 già chiariva che:

“la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.”

Una fattura scarta e nuovamente inviata con le correzioni entro 5 giorni si considera tempestivamente emessa e la data di riferimento è quella della fattura originariamente trasmessa.

In questo caso, quindi, il superbonus spetta nella misura prevista alla data di emissione della fattura originaria, successivamente scartata e inviata nuovamente.

Un’ultima precisazione riguarda infine il caso di fatture immediate, trasmesse al SdI entro 12 giorni dall’emissione.

Anche in questo caso, nel rispetto dei termini indicati, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

In conclusione, nel caso di sconto in fattura il momento di sostenimento della spesa è individuato dalla data di emissione della fattura. Anche se la stessa viene scartata e riemessa con i dati corretti entro 5 giorni dallo scarto.

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