Divorzio: addio mantenimento della moglie
Come si determina l’assegno di mantenimento, il calcolo, la capacità di lavorare della donna e l’impossibilità a mantenerla del marito.
Ai giudici piace sempre meno l’idea un mantenimento della donna giovane e ancora abile al lavoro; e forse, non piace neanche più alle donne stesse, complice una mutata situazione economica e sociale rispetto a quando le norme del codice civile furono scritte. Così le aule dei tribunali sono sempre meno propense all’accordare assegni di mantenimento generosi e, molto spesso, superiori alle capacità del soggetto onerato (di norma, appunto, l’uomo).
Una recente sentenza della Cassazione [1] risulta particolarmente interessante perché segna uno spartiacque tra le situazioni in cui vi è effettiva
Insomma, ciascuno dei due ex coniugi deve badare a sé stesso e non c’è modo di obbligare l’uomo a mantenere la donna se quest’ultima ha le risorse fisiche e mentali per guadagnare. A tal fine, anche un’attività saltuaria potrebbe rilevare come motivo per chiedere la revisione delle condizioni di mantenimento e azzerare l’assegno. Tuttavia l’aspetto forse centrale di tutto questo discorso è che ora l’
Sappiamo che non esiste un criterio matematico in base al quale la legge definisce come calcolare il mantenimento, ma la Cassazione ha dettato alcune linee guida abbastanza chiare. Eccole:
- il primo obiettivo dell’assegno di mantenimento è quello di garantire alla donna lo stesso tenore di vita di cui godeva quando ancora era legata in matrimonio con l’uomo;
- tale obiettivo va perseguito nella misura in cui sia sostenibile per l’uomo e, quindi, compatibile con le nuove spese da questi assunte a seguito della separazione (si pensi al canone di affitto di una nuova abitazione, il mutuo per l’acquisto di una nuova casa, ecc.).
Ferme queste due linee direttive, accanto ad esse si aggiungono altri criteri che possono integrare la valutazione del giudice e spingere l’ago della bilancia da un lato piuttosto che dall’altro. Per esempio il tribunale dovrà tenere conto della durata della convivenza prematrimoniale, del matrimonio
Indice
Mantenimento: l’onere della prova
L’aspetto più interessante della sentenza in commento è che la Corte rigetta la domanda di mantenimento della donna, una casalinga, per non aver questa fornito alcuna prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. In altre parole, l’importanza del principio affermato in sentenza è quello secondo cui la dimostrazione della “
In passato gran parte degli assegni di mantenimento sono stati accordati a semplice richiesta: il giudice ha accordato in automatico il mantenimento, quasi si trattasse di una misura assistenziale perpetua, una sorta di assicurazione sulla vita. Sembra invece consolidarsi il principio per cui, se il richiedente (di norma la donna) non offre una valida giustificazione economica, con una prova rigorosa, della sua incapacità a procurarsi un reddito, perde ogni diritto. E non c’è modo di integrare la prova in appello.
I precedenti sul mantenimento dell’ex moglie
In passato, la Corte aveva sposato orientamenti più rigidi se non opposti. Si pensi che, nel 1994 [2], i giudici avevano sostenuto invece che, in tema di divorzio, il coniuge che richiede l’assegno divorzile può limitarsi a dedurre di non avere i mezzi adeguati, trasferendo così sulla controparte l’onere probatorio della contraria verità.
Successivamente l’orientamento è mutato divenendo più rigido. Nel 2004 [3], la Cassazione ha sostenuto che il coniuge richiedente il mantenimento deve dimostrare, con idonei mezzi di prova, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne sia conseguito per effetto del divorzio, nonché tutte le circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice alla luce dei criteri legislativi per la determinazione dell’assegno.
L’anno scorso il Tribunale di Milano [4] ha ribadito l’importanza di considerare la capacità lavorativa del coniuge che richiede il mantenimento. In materia di assegno di mantenimento – si legge in sentenza – per verificare i presupposti dell’attribuzione dello stesso (a seguito di separazione personale), si deve prioritariamente valutare il tenore di vita della famiglia, per poi valutare se i mezzi economici del coniuge richiedente siano tali da consentire il mantenimento di tale tenore di vita, indipendentemente dall’erogazione di un contributo di mantenimento, e se sussista una
Come si calcola l’assegno divorzile o di mantenimento
Secondo la Corte, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi:
- nella prima fase, il giudice verifica l’esistenza del diritto del soggetto che chiede il mantenimento: accerta, cioè, l’eventuale inadeguatezza dei suoi mezzi economici per garantirsi il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Il parametro di riferimento, però, non è solo il reddito della famiglia quando ancora era unita, ma anche quello che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del matrimonio. In questo modo, allorché una coppia faccia grossi sacrifici solo per far decollare un’attività o la carriera di uno dei, ma ciò avvenga solo dopo la separazione, di tale utile potrà partecipare anche l’altro coniuge, come ricompensa ai precedenti sforzi fatti;
- nella seconda fase il giudice procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo – sottolinea la Corte – anche le rispettive potenzialità economiche.