Pensione Inpdap, se non segnali i contributi mancanti li perdi

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Per i dipendenti pubblici c’è tempo sino al 31 dicembre 2016 per segnalare contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

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Sta per scadere il tempo a disposizione dei dipendenti pubblici ai quali risultano contributi previdenziali mancanti o retribuzioni errate precedenti al 2012, nell’estratto conto Inps- Inpdap: secondo l’Istituto, difatti, non sarà più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della PA dopo il 31 dicembre 2016. Pertanto, i versamenti effettuati ma non risultanti nell’estratto conto, se riferiti a periodi anteriori al 2012, rischiano di essere persi per sempre: conseguentemente, i lavoratori rischiano di

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pensionarsi più tardi o di percepire una pensione più bassa di quella a cui avrebbero diritto.

È quanto emerge dalle circolari sull’operazione “Estratto conto dipendenti pubblici[1], che sta per concludersi: si tratta di una campagna messa in atto dall’Inps, gestione ex Inpdap, per consolidare la posizione previdenziale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, correggendo errori ed anomalie. I dipendenti della PA, in pratica, sono invitati dall’Istituto, con una comunicazione, a prendere visione del proprio estratto conto informativo, cioè del documento che contiene tutti i contributi accreditati nella gestione e l’ammontare delle retribuzioni.

L’Inps ha ribadito più volte che gli errori riscontrati potranno essere corretti solo sino al 31 dicembre 2016: non è stato chiarito, peraltro, se questa sia la data ultima entro la quale i lavoratori possano domandare le dovute integrazioni, o se entro tale data debbano essere ultimate tutte le correzioni. In questo caso, sarebbe necessario, per i dipendenti pubblici, prendere visione della propria posizione previdenziale e domandare le

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modifiche al più presto, in quanto tali operazioni possono avere una durata piuttosto lunga.

Come segnalare i contributi mancanti o errati

Se il dipendente, dopo aver controllato il proprio estratto conto, rileva contributi mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, deve attivare la richiesta di variazione e di integrazione della posizione assicurativa.

Per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare la funzionalità “Richieste di variazione alla posizione assicurativaRVPA”: il modulo online è accessibile dal sito web dell’Inps, servizi ex Inpdap, all’interno della pagina in cui si trova l’estratto conto contributivo.

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile:

Anche se la richiesta è inviata in formato elettronico, l’utente ha la possibilità di allegare i

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documenti utili a definire la variazione: come precisato dall’Inps, si deve però trattare di documenti precedenti al 1° gennaio 2012, dunque senza la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi” [2]. Questo, perché in materia di documentazione amministrativa ,nei rapporti con gli organi della PA e coi gestori di pubblici servizi, le dichiarazioni sostitutive devono essere utilizzate al posto di certificati ed atti di notorietà.

Segnalazione contributiva: quali documenti possono essere utili

Il lavoratore può comunque inoltrare all’Istituto, ai fini della richiesta di variazione contributiva, ogni tipo di informazione o documento, anche non certificativo; a titolo esemplificativo, possono essere allegati:

– lo stato di servizio, la certificazione di servizio, lo stato o foglio matricolare;

– una dichiarazione dell’Ente/Amministrazione datore di lavoro;

– una determinazione, un decreto, un contratto dell’Ente/Amministrazione datore di lavoro;

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– un CUD o una CU, sia la parte previdenziale che quella fiscale;

– il modello 101, per gli anni 1996/1997/1998;

– una busta paga;

– un provvedimento di aspettativa (con assegni, senza assegni, utile o non utile ai fini pensionistici);

– una sentenza o un verbale di conciliazione;

-il modello PA04 (cioè il documento che certifica i servizi e le retribuzioni rilasciato dall’Amministrazione datrice di lavoro);

– un decreto di riscatto, di ricongiunzione o di computo dei periodi;

– un provvedimento di totalizzazione estera;

– un provvedimento di accredito figurativo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro;

– un provvedimento di aspettativa o di astensione per maternità.

Domande di riconoscimento periodi in sospeso

Per quanto riguarda le domande pendenti di riconoscimento di periodi contributivi, come riscatti e ricongiunzioni, non sussistono particolari problemi per il lavoratore: se risultano, difatti, in lavorazione, non possono essere né sollecitate all’ex Inpdap, né segnalate con la procedura RVPA, perché di esclusiva competenza delle amministrazioni statali, che le devono definire con formale provvedimento.

Se, invece, è già stato emesso il provvedimento di definizione, ma il periodo non risulta nell’estratto conto, è opportuno inviare la segnalazione all’Inps- ex Inpdap e allegare la documentazione inerente.

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