Attestazione della conformità nel Pct, copia analogica

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La distinzione tra la copia analogica e la copia informatica: l’articolo 16undecies del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, nel disciplinare le modalità di attestazione della conformità, distingue le ipotesi della copia analogica e della copia informatica.

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La copia analogica è la copia cartacea di un documento informatico. La copia analogica, altro non è, quindi, che la stampa cartacea di un file.

Da qui la denominazione “copia analogica di un documento informatico”.

Va subito detto che l’attestazione di conformità di una copia analogica può essere effettuata in due modi:

a) apponendo la attestazione di conformità a margine o in calce alla copia analogica;

b) su foglio separato che sia però congiunto materialmente alla copia analogica.

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Nel caso in cui l’attestazione di conformità voglia essere apposta a margine o in calce alla copia analogica, sostanzialmente sono due le possibilità per redigere la attestazione. Ed infatti, essendo la copia analogica una copia cartacea, la attestazione di conformità potrà essere apposta a margine o in calce alla stessa, utilizzando un timbro, una penna oppure una stampante.

Fin da ora, è doveroso precisare che le operazioni indicate di seguito non sono tassative o le uniche da poter effettuare, atteso che rappresentano delle mere linee indicative.

Una volta individuata la posizione in cui poter inserire la nostra attestazione di conformità (a margine o in calce), viene da chiedersi come sia possibile redigere la nostra attestazione di conformità. Attualmente le soluzioni sembrano essere le seguenti:

scrivere di pugno la attestazione di conformità e firmare la stessa;

— dotarsi di timbro per ogni tipo di attestazione e previa apposizione dello stesso apporre la propria firma sempre di pugno.

Come avviene per la stampa degli indirizzi sulle buste da spedire, bisogna inserire la copia cartacea all’interno della propria stampante, ed avere la possibilità di poter stampare il contenuto della propria attestazione di conformità in un determinato punto della copia analogica.

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Un’ulteriore modalità per apporre la attestazione di conformità è quella su documento separato. Tale modalità appare molto più veloce e semplice da eseguire. Ed infatti sarà sufficiente redigere la propria attestazione di conformità, stamparla, sottoscriverla di pugno, e congiungerla materialmente alla copia analogica di cui si attesta la conformità.

Per garantire la congiunzione materiale della attestazione di conformità alla copia analogica, sarà sufficiente cucire la stessa alla copia analogica ed, eventualmente, apporre un timbro di congiunzione. Infine sempre con riferimento alla copia analogica, non può non menzionarsi l’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale, il quale stabilisce che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti e  attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

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Nel redigere la attestazione di conformità, pertanto, devono essere contenute tutte le componenti del documento originale.

Per componenti del documento originale devono intendersi non solo tutti quei dati che consentono di equiparare la copia all’originale, attraverso una comparazione tra la stampa cartacea ed il documento informatico (ad esempio numero di pagine e contenuto), ma anche e soprattutto, quei dati che possono essere rilevati solo ed esclusivamente dal soggetto che certifica la conformità al momento in cui questi ne effettua la estrazione, ovvero la firma digitale e la data del deposito, sempre che tali elementi non siano altrimenti reperibili.

Ne consegue che quando si redige la attestazione di conformità, oltre ad indicare il tipo di atto e/o provvedimento ed il numero di pagine di cui esso è costituito, bisognerebbe indicare anche se il documento informatico originale da cui è tratta la copia analogica è firmato digitalmente e la data in cui lo stesso è stato depositato.

L’omessa indicazione di tali dati

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, in ogni caso, non è sanzione; pertanto il loro inserimento nella attestazione di conformità non può definirsi obbligatorio.

Fatta questa breve precisazione, vi è da rilevare che l’attestazione di conformità di una copia analogica, nell’ambito del processo esecutivo, per lo più, viene utilizzata quando si estrae un atto od un provvedimento, contenuto in un fascicolo informatico (art. 16bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) e bisogna utilizzare il supporto cartaceo di tale atto processuale.

Come già detto sopra, difficilmente si ricorrerà ad una attestazione di conformità di una copia analogica, in quanto vi è la possibilità di poter depositare, sic et simpliciter, il duplicato informatico di un atto o di un provvedimento, che non necessità di alcuna attestazione di conformità.

Un caso in cui, però, si procederà sicuramente alla attestazione di conformità di copia analogica è quello in cui l’atto e/o il provvedimento estratto dal fascicolo informatico devono essere notificati per via cartacea

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Ad esempio se il Giudice ordina al creditore procedente di notificare l’Ordinanza con cui viene disposta la udienza di vendita e conferito l’incarico al CTU, e l’esecutato non ha una posta elettronica certificata, il difensore del creditore procedente ben potrà stampare la copia informatica dell’ordinanza, attestarne la conformità firmarla di pugno, e procedere alla notifica della stessa a mezzo posta ove abilitato (art. 1 della legge n. 53 del 1994) oppure a mezzo Ufficiale Giudiziario.

In tale ipotesi l’attestazione di conformità potrebbe avere un contenuto simile a quello che segue:

Il sottoscritto Avv. ………………………….. (C.F. …………………………), nella qualità di procuratore e difensore della Società e/o del sig. ………………………. (C.F. ………………………….), dichiara ed attesta che la presente copia analogica, estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico recante R.G. n……………….. Tribunale di ……………….., è conforme a quella contenuta nello stesso, e pubblicata il………………

Tale copia consta di n.ro …… (…….) pagine, esclusa la presente.

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Luogo, Data

Avv. …………………………….

Come già esposto sopra, tale dicitura può essere apposta a margine o in calce del documento stampato, oppure su foglio separato purché congiunto materialmente alla copia di cui si attesta la conformità. Resta inteso che, in tale attestazione, la dicitura “esclusa la presente” non va indicata ove l’attestazione venga apposta a margine od in calce del documento.

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