Quale garanzia nella vendita di usato da privato a privato?

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Acquisto di auto, telefonino cellulare, computer e qualsiasi altro oggetto usato: quando opera la garanzia del venditore e quali diritti spettano all’acquirente.

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Quando si acquista un oggetto usato da una persona che non è un commerciante vengono in gioco norme sulla garanzia per i prodotti difettosi diverse da quelle previste in caso di vendita di oggetti nuovi o di oggetti usati ma venduti da un commerciante. Per non ostacolare le vendite tra privati a causa delle eccessive responsabilità per il venditore, la legge ha limitato al minimo le tutele per l’acquirente, ponendo a carico di questi – così come vedremo a breve – un dovere di diligenza nel verificare che il prodotto sia in buono stato di manutenzione. Detto in soldoni, il compratore non può pretendere, da un lato, di trovare l’affare perfetto, acquistando a un prezzo stracciato, e poi pretendere che l’oggetto sia come nuovo. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di rispondere alla domanda «

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quale garanzia nella vendita di usato da privato a privato?».

Quanto tempo dura la garanzia?

La prima cosa che ci si chiede quando si affronta il problema della garanzia nella vendita di oggetti usati tra privati è quanto tempo dura la garanzia. Al contrario delle vendite di prodotti nuovi ai consumatori (per le quali la garanzia è sempre di due anni), il privato che vende un oggetto usato non è tenuto a fornire una garanzia per un periodo determinato: la sua responsabilità copre solo i difetti esistenti, e non prevedibili, al momento della vendita stessa. È ben possibile che i predetti difetti si manifestino in un momento successivo alla consegna del bene, ma affinché siano coperti dalla garanzia devono dipendere da vizi già esistenti. Un esempio ci aiuterà a comprendere meglio il problema.

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Immaginiamo di acquistare un computer usato che, però, presenti un problema sulla tastiera non facilmente rilevabile al momento della vendita e di cui, quindi, non ci siamo accorti non per nostra colpa. Dopo tre mesi uno dei tasti con le lettere “salta”, rendendoci impossibile utilizzare l’oggetto. In questo caso, è vero che il difetto si è manifestato successivamente alla vendita, tuttavia il vizio era già preesistente e, pertanto, opera la garanzia del venditore. Siamo, in altre parole, coperti e possiamo chiedere la riparazione o la restituzione di una parte del prezzo; se però l’oggetto non può essere più usato possiamo chiedere l’integrale restituzione del prezzo (di questo, però, parleremo a breve).

Diverso il caso in cui il tasto si rompe dopo tre mesi per via del normale stato di usura del bene, collegato al fatto del suo pregresso utilizzo. In tale caso, è l’acquirente che ne sopporta le conseguenze. Secondo infatti la Cassazione [1], la consapevolezza di acquistare un prodotto usato comporta anche l’accettazione di qualità dell’oggetto necessariamente ridotte in ragione dell’usura e dell’utilizzo nel periodo precedente la vendita.

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Quindi, in sintesi, possiamo dire che:

Qual è la prescrizione della garanzia?

Una cosa è chiedersi per quanto tempo opera la garanzia del venditore per prodotti usati (ed a questa domanda abbiamo appena risposto) e un’altra è invece chiedersi entro quanto tempo bisogna agire? La seconda questione attiene al problema della cosiddetta prescrizione della garanzia. L’acquirente ha infatti due precisi obblighi per denunciare il difetto, la cui violazione implica la perdita di ogni diritto di garanzia nei confronti del venditore:

Facciamo un esempio numerico. Immaginiamo che il 1° febbraio del 2017 acquistiamo un cellulare che ci viene consegnato quel giorno stesso. Il 1° marzo scopriamo che il telefonino presentava un difetto venuto in luce solo dopo. Entro il 9 marzo dobbiamo inviare la diffida al venditore ed entro il 31 gennaio 2018 dobbiamo invece iniziare la causa, notificandogli l’atto di citazione (sempre che non abbiamo trovato prima un accordo).

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Quando vale la garanzia nella vendita di usato tra privati?

Veniamo ora al problema relativo a quali difetti sono coperti dalla garanzia del venditore.

In modo molto generico, il codice civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [2]. Il che significa, in termini pratici, che solo i vizi rilevanti o che rendano impossibile o difficoltoso l’uso del bene possono dar luogo a una tutela. Non sarebbe il caso di una piccola macchia di vernice, grande quanto un’unghia, in una vendita di auto usata; ma lo è la marcia che gratta o il motore eccessivamente rumoroso che potrebbe far sospettare altri imminenti problemi.

Il secondo importante aspetto da tenere in considerazione è il seguente: la garanzia non copre i difetti che l’acquirente conosceva al momento della vendita o che poteva conoscere usando l’ordinaria diligenza. Se, infatti, il difetto è palese e rilevabile già ad occhio nudo è presumibile che il compratore ne abbia preso atto e lo abbia accettato, magari ritenendo che il prezzo più basso è dovuto anche all’esistenza del vizio in questione.

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Immaginiamo, ad esempio, di acquistare una bicicletta che presenti uno dei due pedali spezzato a metà. Si tratta di un difetto chiaramente visibile e, certo, se il venditore non lo ha nascosto, è normale che l’acquirente ne abbia preso atto, accettandolo.

In questi casi, dunque, non si può pretendere, in un momento successivo, la riparazione o la riduzione del prezzo.

Stesso discorso se il difetto, anche se non conosciuto dal compratore all’atto della vendita, era da questi facilmente rilevabile con un minimo di diligenza. Sempre ricorrendo all’esempio della bicicletta, immaginiamo che i freni siano particolarmente usurati e non funzionanti. Il minimo che ci si può aspettare, nel momento in cui si acquista un oggetto usato, è una prova “su strada”: salire, ad esempio, in sella e verificare il corretto funzionamento dei freni. Se l’acquirente non fa questa verifica per pigrizia o eccessiva fiducia, la responsabilità è solo sua.

Se tuttavia, il venditore ha volutamente occultato il vizio, la garanzia opera sempre, anche in presenza di un comportamento poco diligente del compratore. Immaginiamo alla vendita di un’auto di seconda mano: le spie dell’olio non si accendono non perché è tutto in regola, ma perché sono stati tagliati i fili dell’elettricità che denunciano la presenza di tale difetto. In tal caso, anche se l’acquirente poteva aprire il cofano e verificare i livelli dell’olio (cosa che di norma è ragionevole fare), potrà ugualmente pretendere di essere coperto dalla garanzia.

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Tutto quello che abbiamo detto è sintetizzato, per come segue, dal codice civile: per un oggetto usato è esclusa la garanzia se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi o li abbia fraudolentemente occultati.

Garanzia usato da privato: quali tutele?

Veniamo ora a cosa può fare l’acquirente se rilevi dei difetti e invochi la copertura della garanzia. Se il difetto è riparabile e non impedisce l’utilizzo del bene, egli può chiedere (a propria scelta):

Se il difetto invece non consente di utilizzare più l’oggetto perché ormai inservibile, egli può chiedere (a propria scelta):

È possibile il diritto di recesso nelle vendite tra privati?

Nel caso in cui si acquisti da un altro privato, sia che si tratti di un oggetto nuovo che usato, non è possibile esercitare il diritto di recesso. Questo vale solo nelle vendite in cui una delle due parti è un “professionista” (ossia un’azienda che svolge questa attività per “mestiere”) e l’altra un consumatore (ossia un privato che acquisti l’oggetto non con la partita Iva, e quindi nell’ambito della propria attività commerciale, ma per un uso indipendente da qualsiasi lavoro, come ad esempio quando l’oggetto serve in casa o in famiglia).

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Quando non c’è garanzia sull’usato nella vendita tra privati?

A contrario delle vendite fra consumatori e professionisti, i privati possono escludere totalmente la garanzia. Tale patto però dovrà essere dimostrato e se il contratto di vendita viene redatto per iscritto anche tale limitazione della garanzia dovrà essere contenuta nella scrittura privata. Si può fare con una clausola espressa o stabilendo la generica dizione «visto e piaciuto» che vale come limitazione (od esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia.

Il secondo caso in cui non opera la garanzia è (come anche abbiamo già detto) quando i vizi erano conosciuti o conoscibili dall’acquirente.

La terza ipotesi in cui non opera la garanzia è quando i vizi dipendono non da un difetto intrinseco dell’oggetto, ma dal naturale stato di vetustà del bene. Si pensi al caso di acquisto di auto cui si rompe, dopo poco tempo, la cinghia di trasmissione perché già logora

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[1].

La garanzia non opera anche quando il difetto dipende da un uso non corretto dell’oggetto fatto dall’acquirente.

In ultimo, la garanzia opera quando il vizio, pur facilmente riconoscibile dall’acquirente, è stato occultato dal venditore (l’esempio di poc’anzi delle spie dell’auto) o questi abbia prestato una specifica assicurazione sull’assenza dei vizi stessi, così determinando un affidamento nel compratore sulla bontà dell’oggetto, che lo induce a soprassedere dalle consuete verifiche sulla cosa.

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