Quali sono le spese condominiali detraibili?
Una breve guida per conoscere quando e in che misura spetti la detrazione per le spese sostenute in condominio.
Quali sono le spese condominiali detraibili? In estrema sintesi, sono detraibili le spese relative alle parti comuni dell’edificio con riferimento all’anno in cui l’amministratore ha eseguito il bonifico e, per ciascun condomino, nei limiti della quota di spesa a lui imputabile a condizione che sia stata effettivamente versata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quali sono le spese condominiali detraibili? Si diceva che sono detraibili le spese relative alle parti comuni dell’edificio individuate dalla legge [1] e cioè, ad esempio:
- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature.
Individuate in linea di massima le parti comuni, per continuare a rispondere alla domanda circa quali siano le spese condominiali detraibili occorre aggiungere che fruiscono della detrazione (se effettuati su parti comuni per quello che riguarda l’oggetto del presente articolo):
- gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia [2];
- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- gli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali di proprietà comune;
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- gli interventi finalizzati all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi (cioè finalizzati a prevenire ad esempio furti, aggressioni, sequestri di persona ecc. e, quindi, ad esempio, rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni comuni, fotocamere condominiali inquadranti parti comuni ecc.);
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
- gli interventi effettuati per i conseguimento di risparmi energetici;
- gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (queste ultime, per quello che qui interessa, se effettuate su parti comuni).
La
- del 50% delle spese effettuate dal 26 giungo 2012 al 31 dicembre 2017 (con riguardo alla data di effettuazione del bonifico alla ditta esecutrice dei lavori da parte dell’amministratore) con un limite massimo di euro 96mila che si intende riferito alla quota di competenza del singolo condomino e non alla spesa complessiva sostenuta dal condominio;
- del 36% delle spese effettuate dal 1° gennaio 2018 (con riguardo alla data di effettuazione del bonifico alla ditta esecutrice dei lavori da parte dell’amministratore) con un limite massimo di euro 48milache si intende riferito alla quota di competenza del singolo condomino e non alla spesa complessiva sostenuta dal condominio.
Ribadiamo che, per ciascun condomino, la detrazione spetta nei limiti della quota di spesa a lui imputabile e a condizione che la quota sia stata effettivamente versata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, per le spese su parti comuni condominiali il contribuente per fruire della
Si consiglia, in ogni caso, ai singoli condomini di conservare la quietanza dell’avvenuto pagamento al condominio della propria quota parte di spesa.
Infine, nel rispondere al quesito su quali siano le spese condominiali detraibili precisiamo che:
- sono interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni o esterni alle parti comuni, impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
- sono interventi di manutenzione straordinaria ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, il rifacimento di scale e rampe, costruzione di scale interne, gli interventi finalizzati al risparmio energetico a vantaggio dell’intero complesso;
- sono interventi di restauro e risanamento conservativo ad esempio gli interventi che eliminano o prevengono situazioni di degrado e la aperture di finestre nei muri di proprietà comune per esigenze di aerazione;
- sono interventi di ristrutturazione edilizia ad esempio la modifica della facciata dell’edificio, la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente.