Quando decade una denuncia penale
Il diritto di presentare una querela decade dopo tre mesi, il diritto di presentare una denuncia non decade mai.
La denuncia penale può essere presentata senza limiti di tempo (quindi non decade mai) in quanto dà impulso allo svolgimento di indagini relative ad un reato procedibile d’ufficio, contro il quale il pubblico ministero procederà anche senza la volontà e l’interesse della persona offesa. La querela, invece, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui è stato commesso il reato che si narra (o, comunque, dal giorno in cui il querelante ne ha avuto notizia): è prevista per i reati meno gravi per i quali il pubblico ministero non procede se manca la richiesta della persona offesa di punire il colpevole. Si badi bene che
Indice
La querela e la denuncia
Per alcuni tipi di reato (quelli meno gravi e puniti con pene meno severe) lo stato (per noi, processualmente, identificato nel pubblico ministero che svolge le indagini) può procedere solo se vi è un interesse della persona offesa ad ottenere la punizione del colpevole; interesse manifestato attraverso l’atto di querela al termine del quale deve esserci espressa richiesta di punizione, senza la quale si dice che il reato è improcedibile. Viceversa, la procura potrà perseguire i reati più gravi (e, quindi, dare inizio alle indagini e poi chiedere che il responsabile sia processato) anche in assenza di un interesse da parte della persona offesa. Per tali reati (che si definiscono procedibili d’ufficio) basterà la sola denuncia, idonea a porre l’autorità giudiziaria a conoscenza del fatto verificatosi.
Per la
- entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato;
- entro sei mesi, se si tratta del reato di stalking e dei reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
I reati procedibili a querela (per i quali, pertanto, decorso il termine di decadenza senza che la persona offesa abbia presentato la querela, lo stato non potrà più procedere), a titolo esemplificativo, sono:
- la minaccia [1];
- le percosse [2];
- le lesioni personali [3];
- le molestie o il disturbo alle persone [4];
- la violenza sessuale [5];
- lo stalking (a meno che non vi sia stato l’ammonimento da parte del questore che rende il reato procedibile d’ufficio)[6].
I reati procedibili d’ufficio (per i quali è sufficiente presentare la querela che non è soggetta a termini di
- i maltrattamenti in famiglia [7];
- la minaccia grave o fatta con armi [8];
- le lesioni personali, superiore ai 20 giorni o gravissime [9];
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [10];
- la violenza privata [11];
- l’estorsione [12];
- la violenza sessuale ad un minore fino ai 14 anni o di gruppo [13];
- lo stalking nei confronti di un minore o di persona con disabilità [14];
- l’omicidio [15].
Dunque, in caso di reati perseguibili a querela, è necessario l’intervento della persona offesa (senza la quale non inizierà alcun processo), mentre per i reati perseguibili d’ufficio, anche se la persona offesa decidesse di non voler iniziare o proseguire l’azione penale, lo farebbe lo stato autonomamente.
La remissione di querela
Al querelante (persona offesa che ha querelato i fatti) è riconosciuta la possibilità di rimettere la querela, in ogni tempo e in ogni stato del processo, finché non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna [16].
Se, presa dalla rabbia querelo il mio ex marito per una minaccia subita, ed inizia un processo penale contro di lui, quando mi chiamano per testimoniare – se mi sono resa conto che era stato solo un brutto momento e che non era serio e pericoloso – posso ritirare (tecnicamente rimettere)
Si badi bene che la remissione di querela (fatta dal querelante) deve essere accettata dal querelato (espressamente o tacitamente, magari non comparendo all’udienza e non costituendosi parte civile).
Sebbene la regola dei reati procedibili a querela di parte sia quella della remissibilità, il codice prevede che per alcuni reati sia negata tale possibilità: non è possibile, ad esempio, rimettere la querela quando si tratti di reati contro la libertà sessuale della persona offesa o quando il reato di atti persecutori sia stato posto in essere con minacce di particolare gravità.
Ma cosa accade in caso di denuncia? E’ di facile intuizione, per quanto detto sopra, comprendere che in caso di denuncia (per reati procedibili d’ufficio) non vi potrà essere alcuna remissione. Perché lo stato procederà a prescindere dalla volontà della vittima del reato. Anche se la persona offesa procedesse a rimettere la sua denuncia e decidesse di non costituirsi parte civile (per ottenere il risarcimento dei danni) il processo andrebbe avanti e il colpevole sarebbe punito.