Stalking: come provarlo?

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La prova degli atti persecutori deve riguardare sia le molestie che lo loro influenza sulle abitudini di vita e il grave e perdurante stato di ansia.

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Fornire la prova della commissione del reato di atti persecutori, non sempre è facile: lo stalker, infatti, spesso agisce cercando di evitare di essere visto da testimoni e/o dissimulando i suoi intenti persecutori. Se questo è vero, com’è vero, ogni volta che si commette un reato (pensiamo, ad esempio, al ladro che si introduce in casa quando crede che non ci sia nessuno) è ancora più evidente nel caso di stalking nel quale, spesso, vittima e malfattore sono legati da pregressi rapporti di tipo personale e/o da relazioni sentimentali che facilitano, proprio in considerazione della conoscenza delle reciproche abitudini di vita, la dissimulazione degli intenti persecutori.

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Chi deve fornire la prova del reato?

Iniziamo ponendo una domanda che potrebbe apparire retorica e la cui risposta sembra essere fin troppo facile: la prova del reato deve essere fornita dalla vittima. In realtà la questione è più articolata perché la persona offesa [1] dovrebbe poter disporre, salvo per quei casi in cui lo stalking è così intenso, perdurante e a volte anche pubblico, di poteri investigativi e di indagine tali da riuscire a individuare e provare l’identità del suo molestatore.

Tralasciando, infatti, quei casi che, purtroppo, assurgono agli onori delle cronache a causa del loro tragico epilogo e quelli connotati da estrema intensità (pensiamo, ad esempio, al molestatore che si presenta ogni giorno sotto casa della vittima o che passa gran parte del suo tempo a spiarla e seguirla, in cui la platealità delle condotte agevolano la dimostrazione della commissione del reato) la vittima non dispone di strumenti che possono consentire di individuare (o meglio: provare) l’identità dello

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stalker e di dimostrare l’esistenza del reato.

Un esempio può meglio chiarire la questione. Immaginiamo che lo stalking sia commesso a mezzo del telefono: ogni giorno, più volte al giorno, il molestatore telefona alla sua vittima nascondendo il numero chiamante. Anche se la vittima, considerati i suoi trascorsi di vita, crede di sapere con ragionevole certezza, l’identità del suo stalker, non dispone di strumenti per dimostrare con certezza che il molestatore telefonico è, ad esempio, il suo ex compagno.

In ipotesi di questo tipo, infatti, unico strumento possibile sarebbe quello di monitorare il traffico telefonico intercettando le telefonate. Un provvedimento di questa natura, però, può essere legittimamente assunto solo dalla autorità giudiziaria per motivate ragioni. In buona sostanza, la vittima dovrà fornire alla autorità giudiziaria tutte le informazioni utili alla individuazione del molestatore sporgendo la querela quanto più dettagliata possibile, spettando poi agli inquirenti la esatta

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individuazione dello stalker.

Se la vittima registra le telefonate o le conversazioni?

La questione non è se sia possibile e lecito per la persona offesa registrare il contenuto delle telefonate moleste o le conversazioni eventualmente tenute con il molestatore. Indipendentemente dal consenso dell’altra parte (che, com’è ovvio, non sarebbe mai prestato) la vittima può lecitamente registrare (e far valere nel corso del processo) sia le telefonate che le conversazioni cui partecipa. Registrare le telefonate o le conversazioni non costituisce alcun atto illecito.

Da un punto di vista processuale il problema da affrontare sarebbe eventualmente quello di provare con certezza, attraverso delle perizie foniche di comparazione, disposte dal giudice, che quella voce registrata appartiene effettivamente allo stalker.

La prova del grave stato di ansia

Oltre alla prova della commissione degli atti persecutori che possono estrinsecarsi, com’è evidente, in una molteplicità di modi (a mezzo telefono, seguendo la vittima a lavoro, nei luoghi di svago, inviando continui messaggi sulla pagina facebook, e quant’altro, anche cumulativamente) per potersi configurare il reato di

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stalking [2] è necessario che i comportamenti molesti abbiano cagionato nella vittima un grave e perdurante stato di ansia.

Al di là della ricostruzione e dei resoconti della persona offesa che potrà (e anzi dovrà) spiegare in che modo le reiterate molestie le hanno procurato (o le stanno procurando) uno stato gravemente ansioso, è evidente che, trattandosi di patologia medica individuabile e certificabile, la prova potrà essere validamente fornita attraverso certificati medici attestanti la patologia e le eventuali cure mediche prescritte.

La prova del mutamento delle abitudini di vita

Altro elemento caratterizzante il reato di atti persecutori è il cosiddetto mutamento delle abitudini di vita. In buona sostanza, affinchè possa ritenersi integrato il reato in oggetto, è necessario che, proprio in conseguenza delle molestie che si stanno subendo, la vittima sia costretta a cambiare il proprio modo di vivere e a modificare le proprie abitudini del vivere sociale. Ipotizziamo, volendo fare un esempio, che lo

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stalker, conoscendo le abitudini della sua vittima, sia solito frequentare gli stessi luoghi iscrivendosi alla stessa palestra o frequentando lo stesso ristorante o il bar preferito dalla vittima.

Per evitare di subire le molestie in situazioni del genere, la persona offesa potrebbe vedersi costretta a non frequentare più la sua palestra preferita o a cambiare ristorante oppure, ancora, a non recarsi più in quel determinato luogo, o a frequentare quelle persone. Si potrebbe vedere costretta, in buona sostanza, a evitare tutti i luoghi e tutte le persone che anche lo stalker conosce.

Fornire la prova del mutamento delle abitudini di vita, di norma, avviene attraverso la prova testimoniale. Nell’esempio che si faceva, la persona offesa, potrebbe servirsi della testimonianza del gestore della palestra o del ristoratore i quali potrebbero riferire, pur magari non conoscendone le motivazioni, dell’allontanamento della vittima dai detti luoghi in precedenza assiduamente frequentati.

Sarebbe sufficiente solo la querela della persona offesa?

Una delle preoccupazioni più frequenti delle vittime dei reati è costituita dalla mancanza di ulteriori prove della commissione del reato oltre la ricostruzione della

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persona offesa. In buona sostanza, ci si chiede se è sufficiente alla dimostrazione della responsabilità penale del malfattore (in questo caso: molestatore o stalker) solo la querela della persona offesa non supportata da ulteriori elementi di prova che ne possano confermare il contenuto.

Volendo semplificare la questione possiamo scrivere che la giurisprudenza ha elaborato dei criteri di valutazione in forza dei quali anche solo la querela della persona offesa può ritenersi sufficiente alla dimostrazione della colpevolezza dell’autore del reato [3].

Conclusioni

In conclusione possiamo scrivere che, relativamente al reato di stalking (ma il ragionamento è estensibile anche a ciascun altro reato) la prova della sua esistenza e della correlata responsabilità del malfattore è sempre il frutto di una attività di ricostruzione e di raccolta di diversi elementi di prova, di una molteplicità di indizi, variamente dimostrativi del fatto da provare (le molestie) che assumono un determinato e specifico senso nel momento in cui vengono valutate nella loro interezza e secondo criteri di interpretazione logica. Molta rilevanza assumono, in questo quadro, le

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dichiarazioni accusatorie della vittima.

Così, ad esempio, la circostanza che la vittima abbia deciso di non frequentare più la sua palestra preferita o che abbia cambiato numero di telefono, sono circostanze che, isolatamente considerate, potrebbero essere neutre (nel senso di non avere efficacia dimostrativa del reato) ma assumono uno specifico senso e significato se valutate unitamente alle altre circostanze, come potrebbe essere quella della prova che l’allontanamento da quei luoghi è avvenuto proprio in concomitanza con la frequentazione di quello stesso luogo da parte dello stalker.

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