Pensione di cittadinanza
Pensione minima di cittadinanza da 780 euro al mese: che cos’è, come funziona, chi ne ha diritto, quali requisiti, come si richiede.
Il beneficio del reddito di cittadinanza è dedicato a due diverse categorie di destinatari: il sussidio riguarda, infatti, oltre alle persone in età lavorativa, tutti coloro che hanno compiuto 67 anni e sono sotto la soglia di povertà. Chi fa parte di un nucleo familiare in cui sono presenti solo over 67 e disabili gravi non percepisce però il reddito di cittadinanza, ma la pensione di cittadinanza. L’importo può arrivare sino a un massimo di 780 euro al mese (per i single con affitto o mutuo a carico: il sussidio è incrementato per ogni componente del nucleo familiare sino al limite massimo, per le famiglie numerose, di 1.536 euro mensili).
Più precisamente, il decreto sul reddito di cittadinanza specifica che, per i nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il sussidio assume la denominazione di pensione di cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. In base alla conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza può essere riconosciuta ai nuclei familiari i cui componenti abbiano almeno 67 anni o siano disabili gravi o non autosufficienti. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le stesse del reddito di cittadinanza, salvo alcune specifiche.
La pensione ed il reddito di cittadinanza sono accreditati in una carta acquisti, la carta Rdc/ Pdc. La pensione di cittadinanza, dal 2021, può anche essere erogata assieme alla pensione, se il titolare del sussidio è anche titolare di una prestazione pensionistica a carico dell’Inps.
La pensione di cittadinanza permette, in diversi casi, di superare sia l’integrazione al trattamento minimo, che nel 2020 e 2021 ammonta a 515,58 euro al mese, che le maggiorazioni sulla pensione, come la maggiorazione sociale e l’incremento al milione: considerando che ad oggi la
Non bisogna dimenticare, tra l’altro, che la pensione di cittadinanza è riconosciuta anche a quei pensionati ai quali ad oggi l’integrazione al minimo non spetta, come coloro il cui trattamento è calcolato col sistema contributivo. La misura, poi, è applicata sia a chi percepisce prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia o anticipata, che a coloro che hanno diritto alle prestazioni di assistenza, come l’assegno sociale.
La prestazione è riconosciuta soltanto a coloro che rispettano i requisiti di reddito e patrimoniali previsti dalla normativa.
Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sulla pensione di cittadinanza: a chi spetta, requisiti, adempimenti per ottenerla, come fare la domanda.
Indice
Pensione di cittadinanza e reddito di emergenza
Alla pensione di cittadinanza si è aggiunto di recente, ma solo temporaneamente, il
Il reddito di emergenza oscilla tra i 400 gli 800 euro ed è riconosciuto se si soddisfano le seguenti condizioni:
- residenza in Italia;
- Isee del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro;
- reddito familiare inferiore a soglie specifiche;
- patrimonio mobiliare riferito al 2020 non superiore ai 10.000 euro (soglia che può aumentare fino a un massimo di 20.000).
Il decreto Sostegni riconosce 3 rate del sussidio Rem relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 2021. Il decreto Sostegni bis prevede altre 4 rate, sino a settembre 2021, con presentazione delle domande entro il 31 luglio 2021.
Le quote di Rem relative alle 3 mensilità 2021 sono poi riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti generali, fermi restando i casi di incompatibilità e nella misura prevista per nuclei con un unico componente (400 euro), alle persone che:
- hanno un Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro;
- hanno terminato tra il 1°luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi o la Dis-coll;
Per approfondire: Guida al reddito di emergenza
Che cos’è la pensione di cittadinanza?
La pensione di cittadinanza, in base a quanto disposto nel decreto in materia, consiste in una prestazione economica mensile, esentasse, accreditata a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone che hanno compiuto l’età pensionabile (sino al 31 dicembre 2022, pari a 67 anni), quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, o dai nuclei composti da over 67 e disabili gravi o non autosufficienti.
In caso di nuclei già beneficiari del reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente del nucleo più giovane.
È considerato al di sotto della soglia di povertà ai fini della pensione di cittadinanza chi possiede un reddito inferiore ai 780 euro mensili, in caso di nucleo familiare con un solo componente, con affitto o mutuo a carico: questa è la soglia di povertà definita da Eurostat nel 2014. Per i nuclei con più componenti, il reddito è maggiorato.
In parole semplici, la pensione di cittadinanza consiste in una sorta d’integrazione al minimo della pensione, che può portare il reddito del pensionato non più sino a 515,58 euro mensili (con eventuali maggiorazioni, sino a 651,51 euro), ma sino a 780 euro mensili (l’importo è più elevato per i pensionati con famiglie numerose, sino a 1.536 euro mensili). Un’integrazione al minimo universale, però, che spetta a chi percepisce prestazioni di previdenza (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di reversibilità…), prestazioni di assistenza (pensione d’invalidità civile, assegno sociale…), nonché a coloro che non hanno redditi o pensioni.
A differenza dell’integrazione al minimo, per il diritto alla pensione di cittadinanza si deve far riferimento all’indicatore Isee, in pratica all’indice che “misura la ricchezza” delle famiglie, ed a numerosi requisiti patrimoniali, oltreché reddituali.
Inoltre, il sussidio può sia integrare direttamente la pensione, o la diversa prestazione spettante, sia essere erogato con una carta acquisti, la carta Rdc, o attraverso differenti modalità (accredito in banca o alle poste, ad esempio: queste ulteriori modalità devono ancora essere disciplinate).
A quanto ammontano la pensione e il reddito di cittadinanza?
Il reddito e la pensione di cittadinanza ammontano sino a un massimo di 780 euro per ogni persona adulta e disoccupata, single e senza alcun reddito; per chi ha un reddito sotto soglia, il reddito di cittadinanza integra gli importi percepiti sino ad arrivare a 780 euro al mese. Nello specifico, l’importo del reddito di cittadinanza è determinato da due quote:
- la prima quota, a integrazione del reddito familiare, ammonta a una soglia massima pari a 6mila euro annui, 500 euro al mese (630 euro al mese, 7.560 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare a massimo 12.600 euro, cioè a 1.050 euro al mese, per il reddito di cittadinanza, ed a 1.323 euro al mese, 15.876 euro annui per la pensione di cittadinanza; per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti, è previsto un incremento dell’importo massimo della quota base di reddito di cittadinanza erogabile (in presenza di almeno quattro componenti del nucleo familiare) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili (1.386 euro per la pensione di cittadinanza);
- la seconda quota, a integrazione del reddito familiare, è riconosciuta ai nuclei che pagano l’affitto dell’abitazione, ed è pari al canone annuo previsto dal contratto di affitto, sino a un massimo di 3.360 euro, ossia di 280 euro al mese (150 euro al mese, 1.800 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza);
- la seconda quota è pari alla rata del mutuo, fino a un massimo di 150 euro al mese, 1.800 euro annui, nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato stipulato un contratto di mutuo da un componente della famiglia.
In ogni caso il
• non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro al mese) nel caso di nucleo familiare con un solo componente,
ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di più componenti può arrivare a 630 euro mensili, maggiorati della scala di equivalenza massima 2,1, più 150 euro per chi paga affitto o mutuo;
• non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro al mese).
La pensione di cittadinanza del nucleo, così come il reddito di cittadinanza, aumenta dello 0,4 per ogni componente maggiorenne della famiglia, e dello 0,2 per ogni componente sotto i 18 anni, sino a un massimo di 2,1 (2,2 per le famiglie con uno o più componenti disabili gravi o non autosufficienti).
Spetta la tredicesima sulla pensione di cittadinanza?
In base a quanto esposto, la pensione di cittadinanza spetta per un massimo di 18 mensilità, 12 mensilità nell’anno, senza l’erogazione della tredicesima. La pensione di cittadinanza, nel dettaglio, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concessa a tempo indeterminato, non per un periodo massimo di
Non è dunque prevista alcuna sospensione nel caso della pensione di cittadinanza che, pertanto, continua a essere erogata in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Anche per la pensione di cittadinanza è prevista l’erogazione di 12 ratei mensili, senza tredicesima.
Si può pignorare la pensione di cittadinanza?
Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono esentasse e non pignorabili. In merito al pignoramento del reddito di cittadinanza, tuttavia, si è recentemente espresso il Tribunale di Trani [4], negando l’impignorabilità in quanto, prescindendo dall’osservanza dell’articolo 545 del Codice di procedura civile (che elenca tutti i casi in cui i crediti non possono essere pignorati), nel decreto istitutivo dell’Rdc [1] è assente ogni riferimento alla sua natura alimentare. Il reddito di cittadinanza, secondo i giudici, può essere pignorato per la corresponsione dell’assegno alimentare al coniuge o per i debiti col Fisco.
La pensione di cittadinanza non è, invece, pignorabile: a differenza del reddito di cittadinanza, concepito come una misura di politica attiva del lavoro, la pensione di cittadinanza nasce infatti come sussidio a chi non è più nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro. La misura si colloca dunque tra i crediti che non possono essere sottoposti a pignoramento, così come stabilito dall’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Il reddito di cittadinanza si può trasformare in pensione di cittadinanza?
In caso di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, è prevista la trasformazione della prestazione in pensione di cittadinanza, qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del reddito. La misura viene convertita in pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
Si può cambiare il titolare della pensione di cittadinanza?
La legge istitutiva della pensione di cittadinanza non disciplina espressamente la possibilità di modificare il titolare della prestazione o i dati anagrafici dichiarati in domanda.
Che cosa fare, allora, se sorge l’esigenza di aggiornare o modificare i dati anagrafici del richiedente la prestazione o del suo tutore, di inserire o eliminare un tutore o modificarlo, oppure di modificare il titolare della carta Rdc/ Pdc, attribuendola – in casi di stretta necessità – a un altro membro del nucleo beneficiario?
E se sorge la necessità di aggiornare i dati relativi alla residenza del nucleo beneficiario?
Per far fronte a queste esigenze, è stata rilasciata un’apposita utility che consente alle sedi Inps di aggiornare i dati autodichiarati in domanda, purché questa sia in corso di istruttoria e non sia stata oggetto di revoca o decadenza e purché non sia esaurita la durata (18 mesi) della prestazione di RdC/PdC.
Le variazioni possibili sono le seguenti:
- la variazione delle generalità, dei dati anagrafici del richiedente la carta e del tutore, se presente;
- la variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di residenza del richiedente;
- la variazione degli estremi del documento di riconoscimento, ovvero dei dati del documento di riconoscimento del richiedente o del tutore, ove presente;
- la variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).
Come chiarito nel messaggio Inps 1983/2020, le variazioni comportano la generazione e il rilascio di una
- dell’aggiornamento dei dati anagrafici del richiedente o del tutore;
- dell’indicazione di un nuovo titolare della carta (richiedente) tra i membri del nucleo;
- della sostituzione (o la nomina o il venir meno) di un tutore.
Tutte le modifiche possono essere richieste presso le sedo territoriali Inps, anche tramite Pec, previo possesso di idonea documentazione, cioè di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e di ogni altro documento che attesti la necessità di modifica dei dati (ad esempio, provvedimento di nomina di un tutore), sia dichiarati all’atto della domanda che intervenuti successivamente (ad esempio, modifica del codice fiscale e/o del nome e cognome del richiedente).
Chi ha diritto alla pensione di cittadinanza?
Possono chiedere il reddito o la pensione di cittadinanza i cittadini maggiorenni che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- si trovano in stato di disoccupazione o risultano inoccupati (cioè hanno perso il posto o non hanno mai lavorato): il requisito non è richiesto per la pensione di cittadinanza, per gli over 65, per gli studenti e per coloro che lavorano ma sono sottopagati; gli occupati sono ammessi al godimento del sussidio, decurtato in base al reddito di lavoro prodotto; coloro che hanno presentato le dimissioni nei 12 mesi precedenti sono esclusi dal sussidio, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa; nel nucleo familiare beneficiario del sussidio non sono considerati coloro che sono interessati da misure di reclusione o sono ricoverati in strutture di lunga degenza a carico totale dello Stato; il diritto al sussidio è sospeso per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva
- sono in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, o sono familiari di un titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- sono residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
- i cittadini provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione europea possono ottenere la pensione di cittadinanza soltanto se presentano una certificazione comprovante i requisiti reddituali e patrimoniali necessari per il sussidio, nonché la composizione del nucleo familiare; la certificazione deve essere redatta dall’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana; l’obbligo di produrre questa certificazione non riguarda, però, i rifugiati ed i cittadini di Stati al di fuori dell’Ue nei quali sia oggettivamente impossibile acquisire un certificato con i requisiti richiesti; per approfondire: Adempimenti pensione di cittadinanza stranieri;
- possiedono un Isee del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro; ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del diritto al sussidio, dal valore Isee sono sottratti eventuali importi relativi a Rei, Sia, reddito e pensione di cittadinanza, e relativi alle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto di intesa tra la regione e il Ministero del Lavoro;
- possiedono un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro, per il singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
- possiedono un valore immobiliare del nucleo, oltre all’abitazione principale, non superiore a 30mila euro, comprese le abitazioni all’estero;
- possiedono un patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, partecipazioni…) non superiore a 6mila euro; la soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, o immatricolati nei 2 anni precedenti, navi o imbarcazioni da diporto.
Risulta dunque indispensabile presentare la
L’Isee, dal 2020, è disponibile anche in forma precompilata (per sapere come presentarlo e compilarlo, vedi Guida all’Isee precompilato). L’Isee va rinnovato ogni anno e presentato entro il mese di gennaio, se non si vuole rischiare la sospensione della pensione di cittadinanza (vale lo stesso anche per il reddito di cittadinanza).
Pensione di cittadinanza in caso di decesso di un componente del nucleo
La pensione di cittadinanza è una prestazione di assistenza e non previdenziale: come tale, non è reversibile ai superstiti; il diritto è intrasmissibile, in quanto collegato strettamente alla vita del titolare.
In caso di decesso dell’avente diritto successivo al riconoscimento del beneficio, dunque, possono essere devolute agli eredi solo le quote già maturate alla data della morte.
Tuttavia, la pensione di cittadinanza non è un sussidio che spetta al singolo in quanto tale, ma spetta all’intero nucleo familiare (l’esclusione dei componenti del nucleo dal beneficio avviene solo in casi molto particolari). La morte di un familiare, facente parte di un nucleo beneficiario della pensione di cittadinanza, nella generalità dei casi non determina dunque la perdita della prestazione economica. Si deve però presentare una nuova dichiarazione Isee. Per approfondire:
Chi lavora o è disoccupato ha diritto alla pensione di cittadinanza?
Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il decreto chiarisce che risulta compatibile con l’attività lavorativa: nello specifico, se il lavoratore ha un contratto part time, il suo salario viene integrato, attraverso il reddito di cittadinanza, fino all’importo mensile di Rdc spettante al nucleo calcolato.
Naspi e altre prestazioni collegate allo stato di disoccupazione sono compatibili col reddito di cittadinanza sino al limite del sussidio mensile calcolato per il nucleo.
Lo stesso avviene per i pensionati che lavorano: si ha diritto all’integrazione con la pensione di cittadinanza soltanto se il reddito di pensione e il reddito di lavoro, sommati assieme, risultano inferiori alla soglia di reddito mensile spettante, e se non sono superate le soglie Isee e patrimoniali previste.
Come funziona l’integrazione alla pensione minima?
Ad oggi, chi percepisce una pensione bassa ha diritto all’
Con la pensione di cittadinanza, l’integrazione del reddito può arrivare sino a 780 euro mensili (considerando un nucleo familiare con un solo componente); l’integrazione, dal 2021, può non essere erogata tramite carta Rdc/ Pdc ma essere pagata assieme alla pensione Inps.
Chi riceve sussidi ha diritto alla pensione di cittadinanza?
L’importo mensile della pensione di cittadinanza, come avveniva per il reddito d’inclusione Rei, è ridotto in corrispondenza al valore mensile di eventuali prestazioni di assistenza di cui fruiscono uno o più componenti del nucleo familiare. In particolare, le prestazioni sono compatibili con la pensione di cittadinanza sino al limite di 780 euro mensili (per i nuclei familiari con un solo componente).
Ciò vuol dire, ad esempio, che se si percepisce l’assegno sociale si ha diritto non alla pensione minima di 780 euro, ma a un’integrazione (indiretta) dell’assegno sociale, sino ad arrivare a 780 euro mensili, comprensivi dell’assegno stesso (che ammonta, nel 2021, a 460,28 euro). L’integrazione risulta più bassa se spettano anche le maggiorazioni sull’assegno sociale.
Nel dettaglio, il decreto prevede che ai fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’Isee non più in godimento, ed include i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, come l’assegno di accompagnamento.
Nel valore dei trattamenti di assistenza non rilevano il pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, i rimborsi di spese sostenute, i buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rileva il
Per ottenere la pensione di cittadinanza si deve lavorare?
Per ottenere la pensione di cittadinanza non è necessario lavorare, in quanto il trattamento è rivolto agli over 67, quindi alle persone non più in età lavorativa, oppure, in base alle recenti previsioni, ai disabili gravi o non autosufficienti.
Il reddito di cittadinanza, invece, obbliga il beneficiario con meno di 65 anni o avente diritto alla pensione di cittadinanza non solo a cercare assiduamente un lavoro ed a riqualificarsi, ma anche ad offrire sino a 16 ore alla settimana di lavoro gratuito per il proprio Comune di residenza. Sono esonerati i disabili aventi diritto al collocamento mirato, gli studenti e coloro che già lavorano; possono essere esonerati i disabili gravi e le persone con carichi di cura. I beneficiari di pensione di cittadinanza possono comunque partecipare ai progetti utili alla collettività (Puc) su base volontaria. Per approfondire: Reddito di cittadinanza, come funzionano i Puc
Chi si rifiuta di lavorare, pur non essendo esonerato, o di svolgere le attività previste, perde il sussidio.
Per quanto riguarda, poi, la partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro previste per il beneficiario del reddito, è obbligatorio:
- iscriversi presso i centri per l’impiego e offrire subito la disponibilità al lavoro;
- firmare il patto per il lavoro;
- iniziare un percorso per essere accompagnati nella ricerca del lavoro dimostrando la reale volontà di trovare un impiego;
- offrire la propria disponibilità per progetti comunali utili alla collettività (come abbiamo osservato, l’impegno lavorativo richiesto è sino a 16 ore settimanali);
- frequentare percorsi per la qualifica o la riqualificazione professionale;
- effettuare ricerca attiva del lavoro regolarmente;
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del reddito;
- accettare uno dei primi tre lavori che verranno offerti, o il primo lavoro, se si percepisce il sussidio in fase di rinnovo.
Chi ha un lavoro a tempo pieno, ma è sottopagato, ha comunque diritto all’integrazione del reddito. In base alla conversione in legge del decreto, la situazione di chi lavora con un reddito basso è assimilata alla disoccupazione: in sostanza, chi lavora, ma ha un reddito così basso da non essere tassato (no tax area: le detrazioni sono più alte dell’Irpef dovuta), ha diritto a beneficiare delle misure di politica attiva del lavoro come chi è in possesso dello stato di disoccupazione perché privo d’impiego.
Che cosa succede alla pensione di cittadinanza per chi rifiuta un lavoro?
Come abbiamo osservato, i pensionati dai 67 anni in su e i disabili gravi hanno diritto alla pensione minima di cittadinanza senza alcun obbligo di cercare assiduamente lavoro e di partecipare alle iniziative del centro per l’impiego. nessun obbligo anche per gli over 65 ed i pensionati in genere.
L’interessato under 65 che percepisce il reddito di cittadinanza, invece, oltre agli obblighi descritti, può rifiutare al massimo tre proposte lavorative nell’arco del periodo di godimento del reddito (pari a 18 mesi). Se percepisce il sussidio in fase di rinnovo (dopo 18 mesi), deve accettare la prima offerta di lavoro congrua. Può beneficiare anche della possibilità di recedere dall’impiego per due volte nel periodo di godimento. Superati questi limiti, perde il sussidio.
Come si chiede la pensione di cittadinanza?
Per richiedere il reddito, o la pensione di cittadinanza, è necessario compilare un apposito modulo, il modello SR 180
La domanda di sussidio può essere presentata:
- tramite il Portale del reddito di cittadinanza: in questo caso bisogna aver già richiesto le proprie credenziali Spid (Sistema pubblico d’identità digitale) di secondo livello; attraverso il portale web, si può accedere autonomamente alla domanda e procedere alla compilazione e all’invio;
- presso gli uffici postali: nello specifico, il modulo SR180 di domanda reddito di cittadinanza può essere presentato in formato cartaceo presso le Poste;
- tramite un qualsiasi sportello Caf.
In tutti e tre i casi, la domanda può essere inviata dal sesto giorno e fino alla fine di ogni mese, per ricevere il sussidio a partire dal mese successivo.
Oltre al modulo SR180, si deve presentare:
- il modulo RdC/Pdc Com Ridotto (SR182): il modello deve essere compilato al momento di presentazione della domanda di reddito o pensione di cittadinanza, per comunicare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d’impresa avviate, prima della presentazione della domanda di sussidio, da parte dei componenti del nucleo familiare (se il reddito non è confluito nella dichiarazione Isee);
- il modulo Rdc/Pdc – Com esteso (SR181), che deve essere presentato per comunicare:
- lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d’impresa avviate dopo la presentazione della domanda di reddito o pensione di cittadinanza; deve essere indicato il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività; se l’attività lavorativa già comunicata si protrae nel corso dell’anno solare successivo, entro il mese di gennaio deve essere dichiarato il reddito presunto per l’anno seguente;
- alcune particolari variazioni del nucleo avvenute dopo la presentazione della domanda;
- qualsiasi variazione del patrimonio immobiliare o di possesso di beni durevoli intervenuta dopo rispetto a quella comunicata nella dichiarazione Isee, che comporti il venir meno dei requisiti.
Per sapere come compilare la domanda:
Domanda pensione di cittadinanza nel sito dell’Inps
Le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza (domanda Rdc/Pdc) possono essere presentate, come appena osservato:
- tramite gli sportelli delle Poste;
- accedendo in via telematica, tramite Spid, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i Caf;
- presso gli istituti di patronato.
Alla luce del particolare momento che sta attraversando il Paese e della necessità di limitare gli spostamenti delle persone per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus, col messaggio 1681/2020 l’Inps ha informato della nuova possibilità di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il sito internet dell’istituto.
Per compilare la domanda è necessario autenticarsi nel sito dell’Inps con Pin dispositivo, Spid, Carta Nazionale dei Servizi Cns e Carta di Identità Elettronica Cie.
Il servizio è raggiungibile nella sezione del sito “Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza” .
Anche in questo caso, per la valida presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un’Isee valido, o comunque deve presentare la dichiarazione Isee al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza.
I dati richiesti e le dichiarazioni di responsabilità previsti in sede di presentazione della domanda sono gli stessi previsti dal modulo di domanda RdC/Pdc.
Sospensione degli obblighi per coronavirus
Il beneficiario del reddito o della pensione di cittadinanza è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del reddito o del patrimonio: la variazione può riguardare il richiedente e qualsiasi componente del nucleo familiare.
Inoltre, la dichiarazione Isee deve essere presentata entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il decreto Cura Italia (DL 18/2020) ha però sospeso i termini degli adempimenti connessi al reddito ed alla pensione di cittadinanza, come chiarito dall’Inps col messaggio 1608/2020. In particolare:
- sono sospesi gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del nucleo familiare: più precisamente, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini di decadenza previsti per la comunicazione della variazione del nucleo;
- l’obbligo di comunicazione relativo alle eventuali variazioni dell’attività lavorativa è sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sia per le attività di lavoro autonomo, che per le attività di lavoro subordinato; con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe;
- il termine di 15 giorni entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, per l’acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe;
- analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare (conti, carte, libretti, etc.), è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite;
- sia con riguardo al patrimonio mobiliare che immobiliare, se le variazioni sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.
Come funziona la carta Pdc?
La pensione di cittadinanza è erogata attraverso la
Tramite la carta è possibile:
- pagare l’affitto e il mutuo, tramite bonifico o Postagiro (bisogna recarsi presso uno sportello delle Poste; per sapere come fare, vedi: Come si paga l’affitto con la pensione di cittadinanza?);
- acquistare beni e servizi per le esigenze dei componenti della famiglia;
- prelevare contanti sino a un massimo mensile che va da 100 a 220 euro (in base al valore della scala di equivalenza della famiglia).
Non è possibile fare acquisti online o acquistare beni e servizi vietati.
Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto, sulla carta Rdc/Pdc? Ad esempio se può usarla solo il titolare, se puoi acquistare un cellulare, un vestito, che cosa fare se la smarrisci? Leggi la nostra Guida alla carta Rdc.
Ad ogni modo, la pensione di cittadinanza può essere riconosciuta, dal 2021, anche sull’eventuale prestazione pensionistica erogata dall’Inps eventualmente spettante.
Quando si paga la pensione di cittadinanza?
La ricarica della carta Rdc/ Pdc attraverso la quale è liquidata la pensione di cittadinanza avviene, normalmente, il 27 di ogni mese. Vuoi conoscere il calendario dei pagamenti? Vedi:
Nuovo Isee per la pensione di cittadinanza
La conversione in legge del decreto Crescita ha modificato le regole sulla dichiarazione Isee, indispensabile per ottenere la pensione di cittadinanza. In particolare:
- l’attestazione Isee relativa alla dichiarazione presentata nel 2020 scade il 31 dicembre 2020;
- le attestazioni Isee successive scadranno il 31 dicembre dell’anno di presentazione;
- dal 2020 ha debuttato l’Isee precompilato;
- chi perde il lavoro o un sussidio, come la pensione di cittadinanza, può avvalersi del nuovo Isee corrente, valido 6 mesi, nel caso in cui la variazione di reddito superi il 25%;
- redditi e patrimonio saranno riferiti al secondo anno precedente, ad esclusione dei casi per i quali si può presentare l’Isee corrente.
Per conoscere tutte le modifiche: Nuovo Isee, che cosa cambia.
Pensione di cittadinanza per chi ha appena perso il sussidio
La pensione di cittadinanza, grazie al nuovo Isee corrente, può essere ottenuta anche dalle famiglie in cui uno dei componenti ha appena
Grazie alla possibilità di presentare una nuova dichiarazione aggiornata, la situazione del nucleo familiare fotografata nell’Isee sarà quanto più vicina a quella reale ed attuale.
Per saperne di più: Nuovo Isee corrente
Pensione di cittadinanza: nuove istruzioni dall’Inps
È prevista la possibilità, per i nuclei familiari con un reddito al di sopra delle soglie per il diritto al sussidio, di ottenere comunque la pensione di cittadinanza, nel caso in cui risulti l’affitto o il mutuo a carico.
Nessuna preclusione è disposta per i nuclei familiari con componenti dimissionari, ricoverati a carico dello Stato o detenuti; risulta accordata, inoltre, una maggiore elasticità per gli stranieri extracomunitari impossibilitati a procurare dal Paese d’origine i documenti richiesti per il sussidio. Maggiori dettagli in argomento si trovano nella nuova circolare dell’Inps sul reddito e sulla pensione di cittadinanza
Rinuncia alla pensione di cittadinanza
Il beneficiario della pensione di cittadinanza può rinunciare al sussidio, se lo desidera: per richiedere la rinuncia, deve utilizzare il modulo SR183 e presentarlo alle strutture territoriali dell’Inps. La rinuncia vale per l’intero nucleo familiare.
La rinuncia comporta la disattivazione della carta Rdc/Pdc, con decorrenza dal momento della presentazione del modulo: eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno più utilizzabili.
La rinuncia non comporta in alcun modo la riattivazione del Rei, nel caso in cui la famiglia ne fosse beneficiaria prima della richiesta di Reddito di cittadinanza.
Integrazione delle domande di pensione di cittadinanza presentate nel mese di marzo 2019
A decorrere da ottobre 2019, il contenuto delle
In particolare, il modello deve essere integrato con la dichiarazione, da rendersi a cura del richiedente la Pdc, sulla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e sulla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti indicati nel decreto legge istitutivo del sussidio [3].
Conseguentemente, per evitare che i beneficiari della Pdc con decorrenza aprile 2019 debbano nuovamente presentare domanda, con aggravio di tempi, costi e sovraccarico dei sistemi informativi, e al fine di garantire la continuità del beneficio economico e delle ulteriori eventuali prestazioni, i nuclei familiari interessati possono integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, con le modalità descritte nel messaggio Inps 3568 del 2 ottobre 2019.
L’integrazione, sussistendo tutte le condizioni di legge, rende possibile la prosecuzione nella percezione della pensione di cittadinanza senza interruzioni.