Anche sms e chat saranno controllati dal fisco

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Guardia di Finanza: contro gli evasori è possibile utilizzare anche email e dati informatici estrapolati dai computer.

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Sempre più poteri nelle mani della Guardia di Finanza, la quale potrà utilizzare anche messaggi, sms, email e chat per stanare gli evasori e tutti coloro che infrangono la legge. È questa la notizia lanciata dal quotidiano Italia Oggi. Insomma, sarà davvero difficile difendersi da uno Stato che acquista sempre più forza nella lotta agli illeciti tributari, ora che anche sms e chat saranno controllati dal fisco.

È possibile che la Guardia di Finanza si avvalga di semplici messaggini per scoprire gli evasori? Che valore può avere un sms oppure una semplice email, magari inviata per gioco a un amico? Ebbene, devi sapere che la giurisprudenza ha oramai riconosciuto il valore probatorio anche di questi messaggi. Prosegui nella lettura per scoprire perché

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anche sms e chat saranno controllati dal fisco e costituiranno validi strumenti di prova.

Il valore probatorio di sms e email

È facile pensare che la Guardia di finanza, nella sua attività di lotta all’evasione fiscale, si avvarrà di quell’orientamento della Corte di Cassazione [1] secondo cui l’sms contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è equiparabile a una normale riproduzione meccanica, per cui esso forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Sempre la Suprema Corte [2], «il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime».

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La Corte di Cassazione precisa inoltre che «in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche il disconoscimento idoneo a far perdere ad esse la qualità di prova deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta».

L’ispezione di documenti e di dati informatici

Non solo il Fisco potrà avvalersi di sms, chat ed email, ma potrà utilizzare anche ogni altro dato informatico. Sempre la Corte di Cassazione [3] ha sostenuto che «è legittimo l’accertamento basato sul rinvenimento di un floppy disk dal quale sia stata estrapolata, dagli organi inquirenti, una copiosa documentazione extracontabile nonché elenchi particolareggiati di movimentazioni bancarie di conti correnti intestati fittiziamente ad altri soggetti, ma riconducibili alla società accertata».

Ancora, esiste un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il potere di ispezione documentale si estende al computer in dotazione all’azienda, con la conseguenza che sono liberamente accessibili agli accertatori tutti gli elementi in esso contenuti, di natura contabile ed extracontabile, che possono essere perciò posti a fondamento della rettifica del reddito d’impresa.

Ne deriva che anche le e-mail aventi contenuto commerciale inerente l’impresa possono essere esaminate ed acquisite in sede di ispezione dagli accertatori, quali elementi a sostegno di rettifiche e accertamenti. Tutti gli elementi così ottenuti possono essere utilizzati come elementi indiziari ed inseriti nel quadro complessivo delle altre risultanze probatorie.

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