Pubblica amministrazione: il silenzio assenso in 30 giorni
Riforma Madia e nuova PA: tempi certi di risposta sulle richieste, pareri e nullaosta tra amministrazione; la nuova autotutela; consulenze per pensionati solo gratuite.
La riforma della P.A., appena varata dalla legge Madia [1], cambia le carte in tavola nei rapporti tra cittadino e amministrazione, in particolare per quanto riguarda il silenzio assenso, che ora diviene la regola generale, e l’autotutela: regole, queste ultime, che entreranno in vigore subito, ossia da venerdì prossimo. Per le ulteriori innovazioni bisognerà attendere i decreti attuativi.
Silenzio assenso
Il nuovo meccanismo del silenzio assenso non riguarda i rapporti tra P.A. e cittadini e, quindi, non si applica alle istanze presentate, ai vari enti, da Tizio o Caio. Esso vale unicamente nell’ambito dei rapporti tra amministrazioni, in tutti quegli scambi di atti e nullaosta che rallentano le carte e allungano, in definitiva, i tempi di risposta al cittadino.
La nuova disciplina, dunque, si applica alle richieste di pareri e nullaosta di qualsiasi tipo (compreso il cosiddetto concerto sui decreti ministeriali), che diventa la regola nel dialogo tra Pa (compresi i gestori di servizi pubblici). In pratica l’amministrazione invia la richiesta di parere all’altro ente pubblico; quest’ultimo, dal ricevimento della richiesta, ha solo 30 giorni per rispondere, diversamente, trascorsa la scadenza, il silenzio viene interpretato come un “sì”. I 30 giorni possono essere interrotti una sola volta, per richieste di integrazioni e per un massimo di altri 30 giorni.
In definitiva, con il silenzio-assenso, introdotto dalla legge del 1990 sulla trasparenza amministrativa [2], la mancata risposta da parte di una pubblica amministrazione a una istanza, parere e nulla osta proveniente da altra pubblica amministrazione, amministrazione pubblica oltre il termine di 30 giorni (90 giorni per le sovrintendenze), viene equiparata dalla legge all’accoglimento della domanda e dunque a un provvedimento tacito di assenso.
Il nuovo silenzio assenso trova una deroga in caso siano coinvolte le cosiddette amministrazioni sensibili (Beni culturali e Salute) e quelle di tutela ambientale, paesaggistica e culturale per le quali il termine di risposta non è di 30, ma di 90 giorni prima di vedere scattare il silenzio assenso (sempre solo tra Pa).
Questa previsione ha suscitato polemiche per il timore che le sovrintendenze non riescano a far fronte alle richieste neanche in tre mesi, con possibilità di degrado dell’ambiente e dei paesaggi.
La nuova autotutela
Tempi certi, finalmente, per la possibilità, riconosciuta ad ogni P.A., di revocare un proprio atto dopo essersi accorta che è illegittimo, sostituendolo con un altro invece legittimo (cosiddetta autotutela).
Se fino ad oggi l’annullamento era possibile entro “un tempo ragionevole” – indicazione normativa di certo generica e che garantiva all’ente ampia discrezione nell’uso di tale potere – oggi invece questa incertezza viene sostituita con una deadline precisa: 18 mesi, e non di più, per l’esercizio dell’
Così, chi per esempio chi avrà chiesto un permesso a costruire, dopo 18 mesi potrà dormire sonni tranquilli poiché l’amministrazione non potrà più, dopo tale scadenza, annullare il permesso già concesso.
Anche questa novità entra in vigore venerdì prossimo e varrà per tutte le amministrazioni pubbliche.
Consulenze gratuite a pensionati
La terza e importante norma, contenuta nella legge Madia, in vigore da subito riguarda il ripristino della possibilità (cancellata nel 2012 [3]), per la P.a., di assegnare incarichi o consulenze a pensionati del settore pubblico o privato, ma con un unico importante vincolo: i contratti dovranno essere solo a titolo gratuito.