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Se mi faccio male chi mi paga il risarcimento danni?

26 Dicembre 2016 | Autore:
Se mi faccio male chi mi paga il risarcimento danni?

Per ogni danno procurato da un oggetto o da un luogo, sia esso pubblico o privato, il relativo proprietario o il custode sono tenuti al risarcimento anche se non hanno colpa. Salvo si dimostri la distrazione dell’infortunato.

Tutte le volte che ci facciamo male a causa di un oggetto, di un luogo o di qualsiasi altra cosa – sia essa pericolosa o innocua -, il relativo proprietario è tenuto a risarcirci il danno. Anche se egli non ha nessuna colpa di ciò. Difatti, chi ha in custodia un determinato bene mobile (come ad esempio un coltello da cucina, una scala, una lampadina, un televisore, un frullatore, un’autovettura, ecc.) o immobile (una strada, una palestra, un giardino, le scale di un edificio, un centro giochi per bambini, ecc.) è responsabile automaticamente di tutti i danni cagionati da tali cose. Salvo che dimostri che l’infortunio è stato procurato da un caso fortuito, ossia da un evento che egli non avrebbe mai potuto né prevedere, né evitare; un esempio tipico di «caso fortuito» è la disattenzione o l’imprudenza di chi si fa male. Ma procediamo con ordine.

La responsabilità oggettiva del proprietario

C’è una norma del codice civile dalla portata estremamente ampia [1], la cui applicazione ci consente di ottenere il risarcimento del danno quando ci infortuniamo all’interno della proprietà altrui o quando maneggiamo un oggetto di altri o, ancora, quando cosa che appartiene ad altri finisce per farci male o per danneggiare la nostra proprietà. Senza questo articolo, tutti i danni procurati dagli oggetti resterebbero impuniti e il relativo proprietario potrebbe sempre giustificarsi dicendo che non ha colpa, perché non ha determinato lui l’evento, ma l’oggetto. Insomma, le persone finirebbero per scaricare la responsabilità degli infortuni sulle cose. Il che è inammissibile. Chi è proprietario di un bene lo deve anche custodire al meglio, tenerlo in buon stato di manutenzione, evitare insomma che faccia male ad altri.

La norma del codice civile in commento recita nel seguente modo:

«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Sono «in custodia» le cose che un soggetto ha a propria disposizione e può utilizzare quando vuole: il che coincide, di norma, con la proprietà, ma può ricorrere anche nel caso di disponibilità di fatto della cosa a qualunque titolo o addirittura senza titolo. Si pensi al caso del proprietario di un’auto che la presti per qualche giorno a un amico o al ladro che, invece, se ne appropri: tutti questi soggetti, anche se non proprietario, sono comunque responsabili per i danni procurati a terzi.

Qualche esempio

Facciamo qualche esempio per comprendere quando scatta la responsabilità per cose in custodia. Non vi sono differenze tra i danni procurati da beni mobili e quelli procurati da immobili (maggiori esempi potranno essere trovati tra le sentenze riportate alla fine dell’articolo).

Automobili

L’esempio più lampante è quello dei danni procurati dalle auto ferme (nel caso di circolazione, infatti, ci sono delle norme specifiche). Si pensi al caso dell’auto che prende fuoco e incendia quella del vicino.

Condominio

All’interno del condominio si verificano spesso danni di questo tipo. Si pensi alle scale scivolose, a un citofono che faccia corto circuito, a un ascensore che si blocchi per molto tempo, a un tubo dell’acqua di proprietà del condominio o di un singolo condomino che si rompa e faccia cadere infiltrazioni di acqua nell’appartamento vicino; si pensi a una buca nel giardino in cui cada un bambino, ecc.

Strade pubbliche

Come noto, gli incidenti sui marciapiedi e sulle strade, determinati da cattiva manutenzione, rendono responsabile il Comune o chiunque ne sia proprietario del risarcimento all’infortunato. Il caso tipico è quello della fossa scoperta, della pavimentazione divelta, di una serie di cocci di vetro.

Attrezzi e oggetti pericolosi

Se quello che abbiamo detto vale per qualsiasi tipo di cosa, anche non pericolosa, lo stesso ragionamento può, a maggior ragione, valere anche per gli oggetti pericolosi: si pensi a un filo della luce che sporge e non è stato messo in sicurezza, a una scala difettosa utilizzata dalla nostra domestica di casa, a un apparecchio elettrico da cui si possa prendere la corrente, a una caldaia che non sia stata oggetto di manutenzione periodica, a una stufa che abbia preso fuoco, ecc.

Quando il proprietario di un bene è responsabile dei danni?

La responsabilità riguarda tanto i danni procurati da un uso errato o maldestro della cosa (si pensi al proprietario di una falciatrice che, per errore, la lasci aperta e questa distrugge i fiori del giardino vicino), sia quelli procurati dalla cosa autonomamente, cioè senza che questa sia azionata o manovrata dall’uomo (si pensi all’auto parcheggiata in discesa che, per un guasto al freno a mano, si mette in movimento e va a urtare a un’auto posta a valle).

La responsabilità scatta anche se il proprietario non voleva l’evento e, quindi, non è né in malafede, né ha alcuna colpa. È il semplice evento che lo obbliga a risarcire il danno: è ciò che viene detto «responsabilità oggettiva». Ecco perché, quando i danni possono essere particolarmente elevati in termini economici, scatta l’obbligo di assicurarsi come nel caso di incidenti stradali. Per i danni procurati dalle case, invece, non vi è alcun obbligo di stipulare una polizza assicurativa (leggi Condomini: sulla casa non c’è obbligo di assicurazione per danni): con la conseguenza che, se l’appartamento del vicino crolla sul nostro perché questi ha fatto delle opere di ristrutturazione non in conformità, l’unico modo che avremo per farci risarcire è di aggredire il suo portafogli. E qui nasce un secondo problema: quello dei nullatenenti.

Che succede se il responsabile è nullatenente?

Una cosa è dire che il proprietario (o meglio, il custode) di un bene ci debba risarcire dei danni da questo procurati, un’altra è che ciò avvenga davvero. Spesso infatti succede che il responsabile sia nullatenente e, quindi, anche in caso di un pignoramento, il danneggiato resti a bocca asciutta. In questi casi, non c’è possibilità di rivalersi su altro, a meno che non sia stata stipulata un’assicurazione che copra i rischi di quel determinato bene mobile o immobile: si pensi alla polizza rc auto (obbligatoria per legge), a quella per i danni verificatisi all’interno di un centro sportivo, di un parco giochi, di una ludoteca per bambini, ecc.

Il danneggiato però non ha possibilità di chiedere i soldi direttamente all’assicurazione, ma dovrà sempre rivolgersi al proprietario, il quale sarà poi tenuto a informare del sinistro la propria assicurazione.

Quando il proprietario non è responsabile?

Il codice civile esonera il proprietario dalla responsabilità se questi riesce a dimostrare che l’evento si è determinato per «caso fortuito», ossia un imprevisto di tale portata che non poteva essere previsto anche con la massima diligenza, né poteva essere evitato nel momento in cui si è verificato. L’esempio più ricorrente è quello dell’imprudenza altrui. Chi, ad esempio, percorre delle scale a piedi in modo veloce, senza prestare attenzione, non può poi dolersi verso il condominio se cade. Chi percorre una strada asfaltata in eccesso di velocità non può poi lamentarsi se finisce in una fossa ben visibile. Chi utilizza un elettrodomestico con le mani bagnate e, per questo, prende la corrente non può poi chiedere al proprietario i danni. Insomma, se la colpa è in tutto o in gran parte del soggetto danneggiato, per questi le porte dell’indennizzo si chiudono.

Il rapporto di causa-effetto

Il proprietario dell’oggetto è responsabile solo se il danno è stato procurato dall’oggetto in questione e non da altro. È ciò che viene detto «rapporto di causalità». In pratica è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra il bene custodito e l’evento dannoso. Il relativo onere della prova è posto in capo al soggetto danneggiato, il quale dovrà dimostrare che la cosa custodita è stata essa stessa causa del danno, nel senso che quest’ultimo si sia prodotto in virtù delle particolari condizioni, originarie o sopravvenute, della stessa. Di contro, il custode potrà esimersi da responsabilità provando il caso fortuito ovvero di altro evento idoneo a interrompere il predetto nesso causale.

note

[1] Art. 2051 cod. civ.

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Cassazione Civile, sezione II, 9 giugno 2010, n. 13881

In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava invece sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà e obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi agli altri.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 1991, n. 12019

Il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature idriche), su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli art. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo). Con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell’appartamento, ovvero, in riferimento alla specie, le piante di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c. grava soltanto sul conduttore medesimo.

Tribunale di Milano, sezione X, 15 ottobre 2012, n. 11133

Sebbene il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell’uso e del godimento sia delle singola unità immobiliari sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell’edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull’entità immobiliare locata con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull’efficienza degli impianti. Il proprietario, quale custode dei beni e degli impianti condominiali, è responsabile, pertanto, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni che detti beni e impianti cagionano ai terzi e ai conduttori di appartamenti siti nell’edificio.

Cassazione Civile, sezione III, 23 maggio 2012, n. 8141

Il proprietario dell’immobile locato conserva la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse inglobati ed è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti. Con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità versi questi ultimi, secondo le previsioni dell’art. 2051 c.c., gravi soltanto sul conduttore medesimo.

Tribunale di Pisa, 8 luglio 2016, n. 925

In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e, perciò, non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Nella specie, il giudice ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti da un utente il quale, al momento del sinistro, teneva una velocità di marcia non adeguata, mentre transitava in un tratto curvilineo).

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 1991, n. 12019

Nel diritto vigente, ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sè estraneo alla struttura della normativa; nè può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell’articolo in esame è l’esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l’assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di “colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l’applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.

Cassazione Civile, sezione III, 14 febbraio 2013, n. 3662

La responsabilità da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, nel senso che presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d’un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa, dunque, viene a configurarsi in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, con ciò evidenziandosi, però, che la natura della cosa e le modalità che ne connotano in concreto e normalmente la fruizione sono da tener presenti nell’eziologia dell’evento come scaturente dalla quella “determinata” cosa. Al fine di verificare il nesso causale si deve avere riguardo alla prevedibilità della situazione di pericolo e la superabilità attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato. Il comportamento imprudente del soggetto leso può interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno fino a escludere la responsabilità del custode.

Cassazione Civile, sezione III, 29 febbraio 2006, n. 3651

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia configura una fattispecie di responsabilità colposa, di talché la prova liberatoria consiste nella dimostrazione del comportamento diligente.

Tribunale di Bari, sezione III, 16 febbraio 2014

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. (Nella specie, negata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, atteso che la condotta di guida realizzata dai conducenti – non rispettosa delle regole prudenziali – era stata condizione sufficiente ad eliminare il nesso di causalità tra l’omessa manutenzione della segnaletica stradale e il sinistro verificatosi – giacché se gli stessi avessero posto in essere una condotta di guida conforme alle regole del codice della strada, mantenendo una velocità di guida consona alle condizioni di tempo e di spazio, l’incidente non si sarebbe verificato -, il Trib. ha riconosciuto la esistenza in capo a ciascun conducente di pari responsabilità nella causazione del sinistro).

Tribunale di Roma, sezione XIII, 20 novembre 2013, n. 23922

La responsabilità per danni da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del Cc, ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, ovvero sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa, come il proprietario, il possessore o anche il detentore, e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. È, pertanto, necessario che, da un lato, il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall’altro, che la res, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.

Cassazione Civile, sezione III, 24 febbraio 2011, n. 4476

La responsabilità del custode, di cui all’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d’un nesso causale tra la cosa e il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell’apporto causale da quest’ultima fornito alla produzione dell’evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione.

Cassazione civile, sez. VI, 05 settembre 2016, n. 17625

La pericolosità della cosa inerte è indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa. Se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno. Ma quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato (come nella specie, relativa ad una caduta provocata dal manto stradale sconnesso), non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno. La non pericolosità d’una cosa inerte infatti può escludere il nesso di causam non la colpa del custode: sicché se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante.

Tribunale Bari, 07 luglio 2016, n. 3765

In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in un ostacolo pienamente visibile, riconducendosi in tal caso la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode.

Cassazione Civile, sezione III, 17 ottobre 2013, n. 23584

Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.

Cassazione Civile, sezione III, 13 dicembre 2012, n. 22898

La responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l’ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente.

Cassazione civile, sezione III, 20 febbraio 2006, n. 3651

La prova liberatoria del fortuito attiene alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l’adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizione della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto. La tesi secondo cui il fortuito assume rilievo in relazione all’interruzione del nesso causale trova infatti smentita laddove, nel premettere l’estraneità del comportamento del custode alla struttura della norma di cui all’art. 2051 c.c., ai fini della relativa prova essa finisce poi per richiedere e valutare nient’altro che quanto il presunto responsabile avrebbe dovuto fare, e non ha fatto, per evitare il danno. A tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa. E se tale prova non viene dal presunto responsabile fornita, ne consegue la mancata liberazione dall’addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico, che a tale stregua sul piano della coerenza sistematica non può dunque considerarsi altrimenti fondata su un giudizio di colpa (obiettiva).

Cassazione Civile, sezione III, 10 ottobre 2008, n. 25029

La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., è esclusa dall’accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. L’individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell’evento. Qualora, invece, persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.

Cassazione Civile, sezione III, 5 dicembre 2008, n. 28811

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ede evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.

Cassazione Civile, sezione III, 20 gennaio 2014, n. 999

Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può – in base a un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 c.c..

Attività sportiva

Cassazione Civile, sezione III, 28 novembre 2007, n. 24739

La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo (nella specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore.

Attività alberghiera

Cassazione Civile, sezione III, 28 novembre 2007, n. 24739

La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo (nella specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore.

Cassazione Civile, sezione III, 28 novembre 2007, n. 24739

La responsabilità dell’albergatore per i danni cagionati dalle dotazioni della camera d’albergo (nella specie, la vasca da bagno) si inquadra nella responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.. Pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra l’oggetto che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale e dalla condotta dell’albergatore.

Condominio

Cassazione Civile, sezione III, 16 ottobre 2008, n. 25251

L’amministratore di condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini. Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall’amministratore. Ne consegue che l’amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condomini, in conseguenza dell’inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile condominiale) creata dall’impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell’immobile condominiale.

Gestione di strade e autostrade

Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c. (nella specie, la Corte ha sottolineato che il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre buche e rappezzi non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile).

Cassazione Civile, sezione III, 22 ottobre 2013, n. 23919

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tenere conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino a interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo a evitarle).

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