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Accettazione eredità per minorenne

25 Giugno 2019 | Autore:
Accettazione eredità per minorenne

Cosa succede se una persona con meno di 18 anni viene citata in un testamento o diventa erede di un’altra: come funziona l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Tutte le volte in cui una persona minore d’età diviene erede di un’altra – sia che ciò avvenga in forza di un testamento che, in assenza di esso, secondo le regole della cosiddetta “successione legittima” – il suo genitore, o chi ne esercita la potestà genitoriale, deve presentare in tribunale la cosiddetta «accettazione eredità con beneficio di inventario». Questa formalità è obbligatoria e serve a tutelare chi non ha ancora 18 anni e, perciò, non è in grado di fare attente valutazioni in merito ai propri interessi patrimoniali. L’accettazione pura e semplice non produce effetti nei confronti del minore e, pertanto, si deve considerare nulla. A chiarirlo è una recente ordinanza della Cassazione [1]. È l’occasione per spiegare come deve avvenire l’accettazione eredità per minorenne. Procediamo con ordine e vediamo qual è l’iter.

Quali sono i rischi per un minore che diventa erede?

Chi accetta l’eredità di un’altra persona subentra sia nei rapporti attivi (ossia nel patrimonio lasciato dal defunto) che in quelli passivi (deve cioè far fronte ai debiti lasciati dal defunto, rispondendone con il proprio patrimonio). 

Questa regola può essere causa di gravi pregiudizi per l’erede che non conosce l’effettiva situazione patrimoniale del defunto, potendosi trovare dinanzi a una marea di creditori da soddisfare. Ecco perché spesso, prima dell’accettazione dell’eredità, vengono effettuate una serie di verifiche per scoprire quali sono i debiti giacenti.

Per un minorenne, tuttavia, può essere più difficile effettuare controlli a causa dell’incapacità e dell’inesperienza tipiche di chi è ancora giovane. Proprio perciò la legge mira a tutelarlo, limitando la sua responsabilità per i debiti del defunto. In che modo? Obbligandolo ad accettare l’eredità con beneficio di inventario.

Cosa significa accettare l’eredità con beneficio di inventario?

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fa sì che l’erede risponda dei debiti del defunto solo con il patrimonio ricevuto in eredità e non con quello personale di cui era già proprietario prima dell’accettazione.

Ad esempio, una persona titolare di una casa che succede al padre e da questi eredita un terreno, risponderà dei debiti del genitore solo con il terreno e non con l’abitazione propria. Ciò significa che i creditori non potranno sfrattarlo ma, tutt’al più, potranno sottoporre a pignoramento il fondo anche se questo è insufficiente a soddisfare le loro ragioni.

Come fa un minorenne a diventare erede?

Abbiamo detto che l’eredità devoluta a un minorenne può essere accettata, per il tramite del suo rappresentante legale, solo con il beneficio d’inventario; è nulla l’accettazione dell’eredità che il minorenne faccia, sempre per mezzo del suo legale rappresentante, sia in forma tacita sia in forma espressa senza il beneficio d’inventario. Se, dunque, il minorenne compie un’accettazione (espressa o tacita) senza il beneficio d’inventario, rimane nello stato di “chiamato” e non assume la qualità di “erede”.

Quando un minorenne è chiamato all’eredità, il suo legale rappresentante deve porsi il tema se accettarla o rinunciarvi del tutto. 

Con la rinuncia all’eredità, il minore non subentra né nei beni del defunto né nei debiti. Invece, come anticipato, con l’accettazione con beneficio di inventario subentra sia nei beni che nei debiti, ma per questi ultimi risponde solo con i primi (ossia con quanto ereditato).

Per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventare il rappresentate del minore deve prima presentare la richiesta di autorizzazione al giudice tutelare, che la concede quando ravvisa nell’atto da compiersi ragioni di evidente utilità per il minorenne.

Chi è il rappresentante del minore?

A fungere da legale rappresentante di un minorenne sono entrambi i genitori in via congiunta. Se, però, uno dei due non c’è più o ha perso la potestà genitoriale, il ruolo viene assunto dal solo genitore che esercita la responsabilità genitoriale in forma esclusiva.

Più di rado, quando entrambi i genitori mancano oppure non esercitano la responsabilità genitoriale, accade che il ruolo di legale rappresentante del minorenne venga rivestito dal tutore.

Come si presenta l’istanza di autorizzazione al giudice tutelare per l’accettazione eredità da parte del minore?

In linea di massima, sono necessari i seguenti documenti:

  • documento di chi accetta e suo codice fiscale;
  • certificato di morte in carta semplice, o dichiarazione sostitutiva (vedi fac-simile in nota);
  • copia dell’eventuale testamento (con estremi dell’avvenuta registrazione);
  • codice fiscale del defunto;
  • copia conforme del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, se vi sono minorenni o altri soggetti obbligati a ottenere tale autorizzazione.

Nel box sotto l’articolo troverai una possibile formula per la richiesta al giudice tutelare del minore per l’accettazione di eredità con beneficio di inventario.

L’inventario

Con l’accettazione di eredità con beneficio di inventario, l’erede – o meglio il suo rappresentante – deve effettuare l’inventario dei beni.

Se, però, il legale rappresentante del minorenne effettui l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario, ma non compia poi l’inventario, il minorenne è pur sempre erede e ha un anno di tempo, dal giorno del raggiungimento della maggiore età, per compilare l’inventario. Se compila l’inventario, egli beneficia della limitazione di responsabilità per i debiti del defunto; se, invece, non lo compila, diviene erede “puro e semplice” e risponde dei debiti del defunto anche se il loro valore oltrepassa quello dell’attivo ereditario (in sostanza, finisce che l’erede risponde dei debiti ereditari con il suo personale patrimonio).

Richiesta autorizzazione accettazione con beneficio di inventario al giudice tutelare 

AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI……………

Il/la sottoscritto/a ……………………… (generalità complete e residenza );

nella sua qualità di genitore, esercente la potestà in via esclusiva e legale rappresentante del figlio minore ……………… (generalità complete ) seco convivente;

essendo defunto il propria marito/moglie ………………………. il ………………….

CHIEDE

di essere autorizzato ad accettare con beneficio di inventario, in nome e per conto del figlio minore ……………………………, l’eredità morendo dismessa da ……. …………, nella quale sono ricompresi i seguenti beni: …………………………..

Si richiede l’efficacia immediata.

Luogo e data, …………….

Firma …………….

Allegato: certificato di morte.

N.B. Nel caso il defunto non fosse uno dei genitori, la domanda deve essere presentata da entrambi i genitori.

note

[1] Cass. ord. n. 15267/19 del 5.06.2019.

Autore immagine: 123rf com

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