Terminale di scarico: sostituzione del silenziatore rientra all’Art.72 del CdS 

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Nella Sentenza 23 aprile 2018, n. 9988, della Corte di Cassazione, i giudici si sono espressi, a seguito del ricorso in opposizione al verbale contestato per l’infrazione dell’articolo 78 C.d.S., commi 3 e 4, nella fattispecie, il conducente aveva apportato modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo senza aver effettuato la prescritta visita o prova con esito favorevole, in particolare per aver aveva cambiato tipo di silenziatore del terminale di scarico, installandone uno non omologato.

La questione è da ascriversi, tra l’applicazione di quanto operato dalla pattuglia (art. 78 C.d.S.) e quanto stabilito dai giudici nella sentenza (art. 72 C.d.S.).

L’art. 72 “Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi”, al comma primo prevede che per i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

  1. a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  2. b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
  3. c) dispositivi di segnalazione acustica;
  4. d) dispositivi retrovisori;
  5. e) pneumatici o sistemi equivalenti.

L’art. 78 “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”, al comma primo prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

La pattuglia ha contestato il dettato normativo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 78 C.d.S., che prevedono:

“ 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.

  1. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

I giudici hanno così sentenziato:

“7. Dalla lettura delle disposizioni riportate si ricava una parziale sovrapponibilità della disciplina sanzionatoria applicabile alla condotta di colui che sostituisce il silenziatore del terminale di scarico con uno non omologato. Tale condotta, infatti, può alternativamente integrare la contravvenzione di cui all’articolo 72 o quella di cui all’articolo 78 medesimo codice.

Ritiene il collegio che il discrimine tra le due fattispecie sia determinato dagli effetti che il dispositivo di equipaggiamento non omologato è idoneo a produrre sul veicolo in termini di velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico. Si è detto, infatti che tali elementi attengono alle caratteristiche funzionali del veicolo e i rispettivi valori di riferimento devono essere indicati nella carta di circolazione.

  1. Ne consegue che, quando a seguito dell’installazione di un silenziatore del terminale di scarico non omologato si verifichino delle alterazioni di tali qualità funzionali, la condotta illecita integra quella di colui che “circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione” di cui all’articolo 78 C.d.S., mentre se il nuovo dispositivo di equipaggiamento non omologato non determina alcuna modifica delle suddette qualità funzionali la condotta sanzionata rientra in quella di cui all’articolo 72 C.d.S., u.c..

La prova che il dispositivo di equipaggiamento abbia effettivamente comportato una modifica delle qualità funzionali del veicolo spetta all’amministrazione in base alla regola secondo la quale l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.

  1. Ciò premesso, venendo al caso in esame, al (OMISSIS) è stato contestato unicamente di aver equipaggiato il proprio veicolo con un silenziatore del terminale di scarico non omologato, mentre non risulta contestato, ne’ tantomeno provato, il superamento delle emissioni sonore o delle emissioni dei gas di scarico o un aumento della velocità, in modo tale da modificare le caratteristiche funzionali del mezzo come indicate nella carta di circolazione, sicché’ la fattispecie integra la contravvenzione di cui all’articolo 72 C.d.S., u.c. e NON quella di cui all’articolo 78 medesimo codice.
  2. In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: “la condotta di chi sostituisca il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell’articolo 72 C.d.S., salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione. In tal caso, la medesima condotta dovrà ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 78 C.d.S., con la necessità di riportare il veicolo alle originarie caratteristiche”.

Da questa analisi, si evince che la condotta di chi sostituisca solamente il silenziatore del terminale di scarico, trova l’applicazione del dettato di cui all’articolo 72 del C.d.S.

Come affermato dai Giudici, se da questa “operazione” risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo, in questo esplicito caso, come anche sostenuto dai giudici, la condotta dovrà ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 78 C.d.S..

* Consigliere Nazionale ASAPS

Girolamo Simonato

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