Stoccaggio e prevenzione dei rischi negli impianti di gestione rifiuti

5 aprile 2018 / Stefano Reniero

CATEGORIA: Rifiuti Terre & Rocce

Il Ministero dell'Ambiente con la Circolare n.4064 del 15 marzo 2018 della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento ha definito le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Nelle linee guida sono riportati, in particolare, i requisiti tecnici ed organizzativi obbligatori per gli impianti che gestiscono rifiuti da richiamare negli atti autorizzativi, le modalità e gli accorgimenti operativi e gestionali, le verifiche di tipo visivo e speditivo da eseguirsi negli impianti.

Di seguito si riportano gli aspetti principali rimandando per gli approfondimenti al testo della Circolare.

 

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1. Obiettivi

La Circolare si è resa necessaria a seguito dei diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti che hanno interessato il territorio nazionale.

Al fine di individuare le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti è stato attivato un confronto tra il Ministero Ambiente unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle Amministrazioni regionali ed alle Agenzie ambientali maggiormente interessate.

L’obiettivo è quello di individuare alcune aree di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti, concetti già ampliamente definiti nell'ambito delle linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti.

 

2. Contesto autorizzativo

Al punto 2 la Circolare n.4064/2018 richiama la pluralità di procedure autorizzative previste dalla normativa per l'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero e fa riferimento a:

  • autorizzazione integrata ambientale;
  • autorizzazione ordinaria ai sensi all’art. 208 del d.lgs. 152/06;
  • autorizzazione semplificata, per la sola operazione di recupero, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/06.

Inoltre, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un'attività di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011, il ministero raccomanda di dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto.

La pluralità di procedure autorizzative può comportare una disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

Pertanto, nel contesto autorizzativo ed operativo devono trovare puntuale individuazione le attività, ovvero le modalità operative e le buone pratiche, che devono essere attuate dal gestore.

In pratica devono essere definite le “regole del gioco” a cui faranno riferimento il gestore, le autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi e le autorità preposte ai controlli.

 

3. Garanzie fideiussorie

Si introduce una prescrizione secondo la quale la garanzia finanziaria va commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.

 

4. Prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti

L’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell’impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, si scrive nella circolare.

In tale contesto, all’innesco di un incendio nell’ambito di un impianto, come al verificarsi di una qualunque emergenza, devono seguire tutte le opportune azioni previste nel piano di gestione dell’emergenza, anche in conseguenza dei possibili rischi di natura chimico-biologica…per approfondire il tema della gestione delle emergenze ambientale leggi il nostro articolo!

Il Ministero ricorda che la natura del rischio, e le conseguenti azioni di prevenzione da adottare, dipendono dalla tipologia di rifiuto e di attività che si svolgono all’interno di un determinato impianto. In proposito pone l’accento su alcuni aspetti:

  • migliorare l’organizzazione della viabilità interna e degli spazi;
  • differenziare le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti;
  • garantire una corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida.

Riguardo l’ultimo punto la circolare specifica che:

  • i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi;
  • i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche in cumuli di altezza variabile.

Per evitare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e i danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno:

  • garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti;
  • limitare le altezze dei cumuli;
  • assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili.

La formazione assume un ruolo centrale: essa deve essere specifica in relazione al contrasto del rischio incendio, di modo da svolgere le specifiche attività nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sotto la supervisione di un direttore operativo cui spetta un ruolo di controllo generale.

 

5. Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi

Al punto 5 della più volte richiamata Circolare si precisa che devono essere individuati i requisiti tecnici ed organizzativi obbligatori per tutti gli impianti che effettuano gestione dei rifiuti, nonché gli accorgimenti operativi cui i gestori devono attenersi per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Spetta conseguentemente all’autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appropriate da inserire negli atti autorizzativi di competenza. Nel caso in cui l’operatività di un impianto non sia subordinata ad un procedimento autorizzativo espresso, spetta comunque all’autorità competente l’adeguamento della modulistica di autocertificazione che il gestore dovrà presentare congiuntamente all’istanza di inizio attività.

Al punto 5.2. vengono riportati l’organizzazione e i requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti.

 

6. Modalità di gestione

Infine al punto 6 il Ministero precisa che, in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.

Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, assicura ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

A seguire il punto.6.1 detta tutti gli accorgimenti operativi e gestionali che il direttore tecnico è chiamato a svolgere mentre il punto 6.2 definisce le modalità per la gestione delle emergenze ovvero rimanda alla tempestiva attivazione, in caso di incidente ovvero di incendio, di tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

 

7. Controlli

Nella circolare, si fa riferimento, di fatto, a 2 diversi contesti:

  • gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nazionale e regionale nei quali ISPRA e le Agenzie ambientali del sistema regionale svolgono attività di controllo;
  • gli impianti al di fuori dell’A.I.A. per i quali è essenziale definire una strategia che assicuri una maglia di controlli più ampia possibile.

Al fine di agevolare le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, il Ministero ha redatto un’apposita una scheda esemplificativa (lista di controllo), ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno:

  • la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico;
  • il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti;
  • la presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio.

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Stefano Reniero
AUTORE

Stefano Reniero

In Nexteco mi occupo dei nuovi progetti e seguo lo sviluppo commerciale dell'azienda.