Acqua nel gasolio: come chiedere il risarcimento del danno

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Dopo un pieno di benzina, la mia auto è andata in panne ed è stato riscontrato dai meccanici che il motivo era la presenza di acqua nel carburante: posso chiedere il risarcimento del danno al benzinaio o alla compagnia petrolifera e come dovrei procedere?

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Il prezzo del gasolio è in ribasso e, in molti distributori, è diventato davvero conveniente fare rifornimento. Ma ciò che carichiamo nel serbatoio della nostra auto è carburante al 100% oppure no? Non sempre. Alcune volte i gestori lo allungano con l’acqua. Sia chiaro: una piccola percentuale di acqua è sempre presente nel gasolio, ma alle volte si trova in un quantitativo tale da creare dei danni al veicolo per centinaia, se non migliaia di euro. In tal caso ci si chiede: è possibile avere il risarcimento del danno dal titolare della pompa di benzina o dalla

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compagnia petrolifera? La risposta è positiva. Il distributore ha infatti l’obbligo di evitare che il carburante erogato all’utenza presenti impurità in sospensione o sostanze estranee, con onere a suo carico di provare il proprio adempimento, secondo gli ordinari principi in tema di responsabilità contrattuale [1].

L’accertamento del danno

Dato atto che il veicolo ha un problema, è necessario provare che quell’avaria è dovuta ad un rifornimento di benzina con carburante annacquato o semplicemente sporco. Tale circostanza deve essere certificata in forma scritta dall’officina che compie la riparazione.

Provare di aver fatto rifornimento in quella specifica pompa di benzina

Altro aspetto fondamentale è provare presso quale distributore abbiamo effettuato il rifornimento di carburante. La prova può essere data, ad esempio, dalla stessa ricevuta rilasciata dal rifornitore. Può essere ricavata anche nel caso di pagamento effettuato mediante bancomat o carta di credito. In caso di pagamento in contanti, le cose si complicano. Una soluzione potrebbe essere, in presenza delle telecamere di sorveglianza, di chiedere al gestore del distributore il filmato nel quale ci si rifornisce li. Per ovvie ragioni, potrebbe non essere collaborativo.

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La richiesta di risarcimento del danno

A questo punto, è possibile procedere con la richiesta di risarcimento del danno tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandola sia al distributore che alla compagnia petrolifera, allegando la seguente documentazione:

– copia della ricevuta comprovante l’avvenuto rifornimento presso il distributore cui inoltriamo la richiesta;

– certificazione tecnica che dimostra che il danno subito dal veicolo è dovuto a un rifornimento di carburane annacquato o sporco;

– copia della ricevuta dei costi di riparazione del mezzo.

Se la presente richiesta non dovesse avere gli esiti sperati, è possibile agire per vie legali, con la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni al veicolo e di tutti gli ulteriori danni eventualmente patiti in seguito alla rottura dell’auto (si pensi, ad esempio, al caso in cui si sia persa una occasione di lavoro per l’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo del colloquio o del concorso, oppure al fatto che, in seguito all’avaria del mezzo, il conducente sia stato costretto a pernottare in albergo). In Tribunale bisognerà dimostrare che il

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veicolo è stato rifornito presso quella specifica stazione di servizio e che il successivo guasto del veicolo dipende proprio dal carburante erogato (in questo può aiutare mettere in evidenza che le stesse problematiche sono state riscontrate su diverse auto che avevano effettuato anch’esse il rifornimento presso lo stesso distributore), in base alla scheda di assistenza e riparazione. Tali circostanze delineano una inequivocabile responsabilità di natura contrattuale, riguardante la qualità della merce venduta, con conseguente accollo di tutti i danni provocati dalla inadeguatezza del bene venduto [2].

L’assicurazione delle compagnie petrolifere

Le compagnie petrolifere e i distributori, in genere, hanno delle polizze assicurative a copertura dei danni dipendenti da simili circostanze. In tal caso, ottenere il risarcimento del danno potrebbe essere più semplice.

E se il danno non si verifica subito dopo aver fatto rifornimento?

La prova che il danno al veicolo sia stato causato dal rifornimento

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rimane indubbiamente il passaggio più delicato e difficile e, nel caso in cui l’avaria del mezzo non si manifesti immediatamente dopo il pieno “incriminato”, ma a distanza di un certo tempo, lo è ancora di più. Il modo migliore di procedere sarebbe quello di far periziare sia la propria autovettura che il distributore, al fine di poter comparare la qualità del gasolio presente nei rispettivi serbatoi, ma tale soluzione presupporrebbe l’avvio di una procedura giudiziale volta ad ottenere la nomina di un perito, con tutti i relativi costi. In alternativa, è possibile far analizzare da un esperto una certa quantità di gasolio acquistato presso il distributore, al fine di ottenere una perizia sulla qualità dello stesso. Ciò, tuttavia, non potrà provare l’esistenza di un nesso causale con il danno subito dall’autovettura, ma potrà permettere – se l’esito della perizia fosse positivo – di chiedere all’autorità giudiziaria di intervenire con successive opportune indagini.

Come sottolineato dal

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Tribunale di Milano, non può essere attribuito con certezza ad un fornitore di carburante il guasto occorso ad un autoveicolo per riscontrata rottura dell’impianto di alimentazione del gasolio causato dalla presenza di detriti ed acqua sul fondo del serbatoio quando, in causa, sia risultato che, dopo il rifornimento, il veicolo ha percorso 40/50 chilometri al giorno per una quindicina di giorni, prima che si verificasse il danno. Nell’indicato periodo di tempo è verosimile che altro rifornimento sia stato fatto presso altro erogatore, potendosi in alternativa ritenere che, essendo andati “in riserva”, siano stati aspirati acqua e detriti accumulatisi in seguito a diversi rifornimenti, anche precedenti [3].

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