La Nuova Sardegna

Sassari

Servitù di passaggio, chi paga per potare le siepi

Le spese di manutenzione si dividono tra proprietari e beneficiari

06 maggio 2015
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Accedo alla mia proprietà (terzo e ultimo lotto) attraverso una strada di proprietà esclusiva dei proprietari del primo e del secondo lotto. La mia proprietà è favorita dal 1978 da una servitù di passaggio pedonale e veicolare della larghezza costante di metri 4. Detta strada è delimitata, da un lato, da una recinzione in blocchetti dalla quale sporgono fronde e, dall’altro lato, da una siepe rigogliosa di lentischio e rovi che oltre che ridurre il passaggio mi arreca danni alla carrozzeria della macchina. Sono costretto a curare la potatura e lo sgombero delle ramaglie. A chi spetta la manutenzione della strada, il taglio delle fronde che fuoriescono e della siepe considerando che il primo proprietario, avendo l’ingresso all'inizio della strada si disinteressa totalmente del problema e, oltretutto, non vuole che la siepe venga eliminata?

Molto spesso, specialmente nel periodo primaverile, si rendono necessarie opere di manutenzione sulle strade dirette ad eliminare gli arbusti infestanti il percorso pedonale e veicolare. Quando la strada è oggetto di servitù, il proprietario del fondo servente non può impedire la realizzazione di tali lavori sulla base dell’art. 1067 cod. civ. che vieta comportamenti diretti a «diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo». È evidente che la presenza di malerbe e rovi sporgenti dalle proprietà limitrofe ostacolano il percorso e la loro rimozione non può essere impedita dai proprietari degli altri lotti. Per quanto riguarda gli oneri manutentivi, l’art. 1069 cod. civ. stabilisce che le spese di manutenzione devono essere sostenute dal proprietario del fondo favorito da servitù salvo il caso in cui le opere da realizzare siano di utilità anche al fondo servente. Lo sfoltimento delle siepi di lentischio e di rovi sporgenti nonché la potatura delle fronde degli arbusti che riducono il passaggio costituiscono opere di conservazione finalizzate al passaggio e ad impedire l’invasione della strada da parte delle piante, fatto che, inevitabilmente, pregiudicherebbe il transito. Dunque, il proprietario della strada che ne faccia uso dovrà contribuire alle spese di manutenzione sulla base dell'art. 1069 co. 3 cod. civ., il quale obbliga il proprietario del fondo servente a partecipare alla spesa, in proporzione del vantaggio ricevuto.

Avvocato Giuseppe Bassu

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