L'energia nucleare è un'alternativa a basse emissioni di carbonio rispetto ai combustibili fossili e rappresenta quasi il 26 % dell'energia elettrica prodotta nell'UE. Tuttavia, in seguito al disastro di Chernobyl del 1986 e alla catastrofe del 2011 a Fukushima, l'energia nucleare è diventato un tema molto controverso. Mentre spetta agli Stati membri scegliere se includere l'energia nucleare nel loro mix energetico, la legislazione dell'UE è intesa a migliorare gli standard di sicurezza delle centrali nucleari e a garantire che i rifiuti nucleari siano trattati e smaltiti in modo sicuro.

Base giuridica

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), articoli 40-52 (investimenti, imprese comuni e approvvigionamenti) e 92-99 (mercato comune nucleare).

Obiettivi

Per affrontare la scarsità generale di energia «convenzionale» negli anni '50 i sei Stati membri fondatori consideravano l'energia nucleare come uno strumento per ottenere l'indipendenza energetica. Dato che i singoli paesi non potevano sostenere i costi necessari per investire nell'energia nucleare, gli Stati membri fondatori si sono uniti per formare la Comunità europea dell'energia atomica.

Risultati

A. Sicurezza nucleare

La sicurezza nucleare riguarda il funzionamento sicuro degli impianti nucleari, la radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi. L'UE mira a promuovere una cultura della sicurezza nucleare efficace, anche applicando le norme più elevate in materia di sicurezza nucleare e radiazioni. Gli Stati membri sono tenuti a istituire quadri nazionali relativi ai requisiti di sicurezza nucleare, alla concessione di licenze alle centrali nucleari, alla vigilanza e alla garanzia dell'applicazione. Per l'UE è altresì prioritario incoraggiare la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari.

1. Quadro legislativo

a. Il trattato Euratom

La direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (2013/59/Euratom) stabilisce norme fondamentali uniformi di sicurezza per la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dei pazienti. Essa fissa parametri precisi lasciando un margine discrezionale limitato. La direttiva si applica in condizioni normali, ma fa anche riferimento alle situazioni di esposizione pianificate e di emergenza. I requisiti in materia di preparazione e risposta alle emergenze sono stati rafforzati per tenere conto degli insegnamenti tratti dall'incidente nucleare di Fukushima del 2011.

b. Direttiva sulla sicurezza nucleare

A seguito dell'incidente nucleare di Fukushima, la Commissione ha proceduto ad un esame completo dei rischi e della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE per valutare la sicurezza e la robustezza degli impianti nucleari in caso di eventi naturali estremi. La Commissione ha fornito una valutazione complessivamente positiva degli standard di sicurezza dell'UE del momento, sottolineando tuttavia la necessità di ulteriori miglioramenti al fine di garantire una maggiore coerenza tra Stati membri e l'allineamento alle migliori prassi internazionali (COM(2012)0571). Insieme al gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare la Commissione ha elaborato piani d'azione nazionali sottoposti a valutazione inter pares per programmare gli aggiornamenti fisici dei reattori nell'UE.

Nel 2014 le norme di sicurezza per gli impianti nucleari a livello di UE sono state aggiornate (direttiva 2014/87/Euratom). A febbraio 2015 la Commissione ha proposto di riesaminare le prescrizioni in materia di informazione ai sensi degli articoli 41 e 44 del trattato Euratom per allinearle ai nuovi sviluppi strategici.

Nel 2018 la Commissione ha proposto un regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare (regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio) e che sostituisce lo strumento precedente per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462).

Nel giugno 2021 è entrato in vigore il nuovo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di EUR per il periodo 2021-2027.

2. Radioprotezione

L'esposizione alle radiazioni ionizzanti rappresenta un pericolo significativo per la salute umana e per l'ambiente. La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del dicembre 2013, ha stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Essa ha semplificato la normativa dell'UE sostituendo cinque direttive e ha introdotto requisiti vincolanti in merito alla protezione dal radon in ambienti chiusi, all'utilizzo di materiali da costruzione e alla valutazione dell'impatto ambientale degli scarichi di effluenti radioattivi da impianti nucleari. Inoltre, la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio si è incentrata sul monitoraggio delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Diversi regolamenti (tra cui il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione) hanno stabilito le condizioni per le importazioni di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl. Il regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica.

Le relazioni post-Brexit sull'energia nucleare rientrano nell’accordo Euratom-Regno Unito, che fornisce un quadro stabile per proseguire la cooperazione e gli scambi commerciali con il Regno Unito in questo settore.

3. Trasporto di sostanze e rifiuti radioattivi

Nel 1992 nell'UE è stato istituito un sistema di autorizzazione preventiva per le spedizioni di rifiuti nucleari che è stato modificato in modo significativo con la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. A norma dell'articolo 20, ogni tre anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva. Il regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio ha stabilito norme per mantenere il controllo delle spedizioni di sorgenti radioattive tra i paesi dell'UE.

4. Gestione dei rifiuti

Nel 2011, con la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, è stato istituito un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE. Tale quadro prevede l'attento monitoraggio dei programmi nazionali per la costruzione e la gestione dei depositi definitivi e standard di sicurezza giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri hanno pubblicato i loro primi programmi nazionali nel 2015 e devono presentare relazioni nazionali sull'attuazione della direttiva ogni tre anni.

5. Disattivazione

Lo smantellamento di un impianto nucleare comporta attività che vanno dalla chiusura e rimozione del materiale nucleare al ripristino del sito e alla completa eliminazione dei rischi radiologici, ed è in ultima analisi di competenza degli Stati membri. Nel giugno 2018 la Commissione ha adottato due proposte di regolamento del Consiglio (COM/2018/0466 e COM/2018/0467) che istituiscono programmi finanziari specifici per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi relativi alle centrali nucleari in Bulgaria (Kozloduy), Slovacchia (Bohunice) e Lituania (Ignalina), compresi gli impianti di ricerca nucleare in quattro siti del Centro comune di ricerca della Commissione. La dotazione di bilancio proposta per il periodo 2021-2027 è fissata a:

  • 466 milioni di EUR con un tasso massimo di cofinanziamento dell'UE applicabile dal 2021 al 2027 non superiore al 50 % per il programma relativo a Kozloduy e per il programma relativo a Bohunice;
  • 552 milioni di EUR con un tasso massimo di cofinanziamento dell'UE applicabile dal 2021 al 2027 dell'86 % per il programma concernente Ignalina;

i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (UE) 2021/101 del Consiglio sono stati adottati il 25 gennaio 2021. I regolamenti sono entrati in vigore il 21 febbraio 2021 e sono applicati dal 1° gennaio 2021.

6. Controllo della sicurezza delle materie nucleari

Sono stati adottati e modificati diversi regolamenti per creare un sistema di salvaguardie che garantiscano che i materiali nucleari siano utilizzati esclusivamente per i fini dichiarati dai loro utilizzatori e che si rispettino gli obblighi internazionali, quali ad esempio il regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione. Tali salvaguardie comprendono l'intero ciclo del combustibile nucleare, dall'estrazione di materie nucleari negli Stati membri, alla loro importazione da paesi non UE e all'esportazione all'esterno dell'UE. La Commissione è responsabile del controllo del materiale nucleare civile nell'UE.

B. Ricerca nel settore nucleare, attività di formazione e informazione

La ricerca nel settore nucleare nell'UE è finanziata tramite programmi quadro pluriennali. Il programma Euratom per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare è complementare, pur rimanendone separato, al programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020. L'importo stanziato per il programma Euratom nel periodo 2021-2025 è di 1,38 miliardi di EUR, suddiviso fra tre programmi specifici: uno relativo alle azioni indirette nell'ambito della ricerca sull'energia da fusione (583 milioni di EUR), l'altro relativo alla fissione nucleare e alla radioprotezione (266 milioni di EUR), il terzo concernente le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca della Commissione (532 milioni di EUR).

Ruolo del Parlamento europeo

Il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale ai sensi del trattato Euratom è limitato, dal momento che dispone solo di poteri consultivi. Ciononostante ha sempre posto l'enfasi sulla necessità di chiarire la distribuzione delle responsabilità tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e di rafforzare il quadro dell'UE su vari aspetti riguardanti gli impianti nucleari, nonché sull'importanza di migliorare i requisiti di sicurezza e di protezione ambientale.

Nella sua risoluzione di luglio 2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, il Parlamento ha sostenuto la decisione della Commissione di introdurre prove di stress per le centrali nucleari nell'UE. Nella sua risoluzione supplementare del marzo 2013 ha sottolineato i limiti delle "prove di stress2 intraprese dalla Commissione nel 2012 e ha chiesto l'inclusione di ulteriori criteri, in particolare in relazione al deterioramento dei materiali, all'errore umano e ai difetti dei contenitori dei reattori. Il Parlamento ha insistito per la piena attuazione dei miglioramenti nell'ambito della sicurezza.

Nella sua posizione in prima lettura di giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, il Parlamento ha sostenuto la proposta della Commissione di vietare completamente l'esportazione dei rifiuti radioattivi, mentre il Consiglio era favorevole all'autorizzazione dell'esportazione a condizioni estremamente rigorose.

Il 14 marzo 2013, all'indomani del disastro di Fukushima, nella sua risoluzione sulle valutazioni dei rischi e della sicurezza delle centrali nucleari nell'Unione europea ("prove di stress"), il Parlamento ha sostenuto la decisione della Commissione di riesaminare gli impianti nucleari europei con "prove di stress", ma ha criticato la loro portata limitata e ha chiesto l'inclusione di criteri aggiuntivi in futuro.

Nella sua posizione in prima lettura dell'ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che adegua le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, il Parlamento ha chiesto nuovamente una modifica della base giuridica. Ha esteso il campo di applicazione della direttiva a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente, accidentale o di emergenza, ha reso più rigorosi i limiti di dosaggio per i quali l'esposizione è consentita e ha rafforzato le sanzioni e il risarcimento dei danni. Inoltre ha migliorato il sistema di informazione dei cittadini.

Il 21 aprile 2021 la Commissione ha apportato una serie di modifiche al regolamento sulla tassonomia dell'UE (regolamento (UE) 2020/852), entrato in vigore nel luglio 2020, segnalando l'inclusione dell'energia nucleare nella tassonomia. Le norme, enunciate in un atto delegato sulla tassonomia in materia di clima (regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/2139) stabiliscono criteri dettagliati in materia di finanza verde, ma prevedono che in un secondo momento il Parlamento adotti una decisione separata in merito al gas e all'energia nucleare.

Il 1º marzo 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nella sua risoluzione sull'aggressione russa contro l'Ucraina, il Parlamento ha respinto categoricamente la "retorica russa che fa riferimento al possibile ricorso ad armi di distruzione di massa", ricordando alla Russia i suoi obblighi internazionali e mettendo in guardia contro i pericoli di un'escalation nucleare del conflitto.

Nella sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE nei confronti della Russia e la loro attuazione, il Parlamento ha chiesto ulteriori misure punitive, tra cui "un embargo totale e immediato sulle importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas", accompagnate da un piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, nonché una strategia per "revocare le sanzioni nel caso in cui la Russia adotti provvedimenti intesi a ripristinare l'indipendenza dell'Ucraina [...]". Il Parlamento ha inoltre condannato la presa di possesso da parte delle forze russe di impianti e siti nucleari attivi o disattivati nel territorio dell'Ucraina.

L'11 luglio 2022, dopo aver adottato un'obiezione nei confronti dell'atto delegato sugli aspetti climatici della tassonomia complementare, che includeva, a condizioni rigorose, attività specifiche nel settore dell'energia nucleare e del gas nell'elenco delle attività economiche contemplate dalla tassonomia dell'UE, il Parlamento ha deciso di non opporsi alla proposta della Commissione.

Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda al sito web della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

 

Corinne Cordina