Art.64 
                 (Contenuto dell'atto di matrimonio) 
 
  1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare: 
    a) il nome e il cognome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza e la residenza degli sposi;  il  nome,  il  cognome,  il
luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; 
    b)  la  data  della  eseguita  pubblicazione  o  il  decreto   di
autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo  101
del codice civile; 
    c) il decreto  di  autorizzazione  quando  ricorra  alcuno  degli
impedimenti di legge, salvo il  caso  di  cui  all'articolo  101  del
codice civile; 
    d) la menzione dell'avvenuta lettura agli  sposi  degli  articoli
143, 144 e 147 del codice civile; 
    e)   la   dichiarazione   degli   sposi   di   volersi   prendere
rispettivamente in marito e in moglie; 
    f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei  casi  previsti
dagli articoli 101  e  110  del  codice  civile,  ed  il  motivo  del
trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo; 
    g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato  civile  che
gli sposi sono uniti in matrimonio. 
  2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del  matrimonio  gli
sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la  dichiarazione  e'
inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si  provvede  nel
caso di scelta del regime di separazione dei beni o di  scelta  della
legge  applicabile   ai   loro   rapporti   patrimoniali   ai   sensi
dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218. 
 
          Note all'art. 64: 
 
             Per il testo degli articoli 101 e 110 del codice civile,
          vedi le note all'art. 63. 
             - Si riporta il testo degli articoli 143, 144 e 147  del
          codice civile: 
             "Art. 143 (Diritti e doveri reciproci  dei  coniugi).  -
          Con il matrimonio il marito  e  la  moglie  acquistano  gli
          stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 
             Dai matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta',
          all'assistenza  morale  e  materiale,  alla  collaborazione
          nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. 
             Entrambi i coniugi sono tenuti,  ciascuno  in  relazione
          alle proprie sostanze e alla propria  capacita'  di  lavoro
          professionale o casalingo, a contribuire ai  bisogni  della
          famiglia. 
             Art. 144 (Indirizzo della  vita  familiare  e  residenza
          della  famiglia).  -  I   coniugi   concordano   tra   loro
          l'indirizzo della vita famigliare e  fissano  la  residenza
          della famiglia secondo le esigenze  di  entrambi  e  quelle
          preminenti della famiglia stessa. 
             A ciascuno dei  coniugi  spetta  il  potere  di  attuare
          l'indirizzo concordato. 
             Art. 147 (Doveri verso i figli). - Il matrimonio  impone
          ad ambedue i coniugi l'obbligo di  mantenere,  istruire  ed
          educare   la   prole   tenendo   conto   delle   capacita',
          dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". 
             - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma  1,  della
          legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema  italiano
          di diritto internazionale privato): 
             "1. I rapporti patrimoniali tra  coniugi  sono  regolati
          dalla legge  applicabile  ai  loro  rapporti  personali.  I
          coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i  loro
          rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato
          di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel  quale  almeno
          uno di essi risiede".