(CODICE CIVILE-art. 144)
                              Art. 144. 
 
   ((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.)) 
 
  ((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare  e
fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia stessa. 
 
  A ciascuno dei coniugi spetta  il  potere  di  attuare  l'indirizzo
concordato)).