Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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L'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c.: la natura contrattuale della responsabilità datoriale ed il riparto dell'onere probatorio per il risarcimento del danno (di Annachiara Lanzara, Cultore della materia in Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Luiss G. Carli”. Cultore della materia in Sport Labour Law, Corso integrato di contrattualistica del lavoro e certificazione dei contratti e Corso integrato di diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Link Campus University”)


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Cassazione civile, Sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509 – Pres. Balestrieri-RelBoghetich

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L’art. 2087 c.c. – norma di chiusura del sistema antinfortunistico – impone, per la sua peculiare natura, in capo a ciascun datore di lavoro, l’onere di adottare misure di prudenza e diligenza, nel rispetto delle norme tecniche e di esperienza, da cui consegue la responsabilità del datore di lavoro non solo allorquando la lesione del bene salute dipenda dalla violazione di obblighi imposti da specifiche norme di leg­ge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Pertanto, costituendo quella di cui all’art. 2087 c.c. una fattispecie di responsabilità soggettiva, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l’onere di provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra evento e danno e, solo qualora il lavoratore abbia fornito prova di ciò, ne deriva l’onere del datore di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi.

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La peculiare natura della disposizione di cui all’art. 2087 c.c. - 3. La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ed il conseguente riparto dei carichi probatori - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa

L’ordinanza oggetto del presente commento affronta la rilevante tematica giuridica, più volte sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità, concernente la natura contrattuale della responsabilità che incombe sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., stante la – oramai pacifica – incorporazione della c.d. «obbligazione di sicurezza» all’interno della struttura del rapporto di lavoro, non come mera enclave della responsabilità extracontrattuale, relegata al piano del non facere, ma come fonte di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) in capo all’imprenditore, su cui grava l’onere di apprestare un ambiente ed una organizzazione di lavoro che siano quanto più possibile idonei alla protezione del diritto fondamentale alla salute, costituzionalmente protetto dall’art. 32 Cost [1]. Nel dettaglio, il caso in esame concerne un’ipotesi di malattia professionale asseritamente contratta nel luogo di lavoro, per il cui risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, agiscono in giudizio gli eredi. Respinta la domanda risarcitoria in primo grado, la Corte territoriale adita concludeva per la non configurabilità nel caso di specie di ogni profilo di responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c., in ragione dell’assenza di elementi probatori sufficienti a provare l’effettiva sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l’evento. Per censurare tale statuizione, proponevano ricorso per cassazione gli eredi, lamentando l’erroneità del ragionamento condotto dai Giudici di seconde cure. Ciò premesso, l’ordinanza in commento è particolarmente rilevante ed interessante ai fini di uno studio della tematica affrontata, poiché permette di riflettere tanto sulla quaestio iuris relativa ai presupposti necessari per agire in giudizio al fine di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in ragione della asserita contrazione della malattia professionale nel luogo di lavoro, quanto sui profili concernenti il riparto degli oneri probatori in capo al datore ed al lavoratore, stante la peculiarità della fattispecie della responsabilità antinfortunistica, anche in ragione del punto fermo che la Giurisprudenza di legittimità, a seguito di un annoso contrasto dottrinale e giurisprudenziale, ha [continua ..]


2. La peculiare natura della disposizione di cui all’art. 2087 c.c.

L’intera vicenda oggetto dell’ordinanza in commento ruota attorno alla responsabilità che in astratto può configurarsi in capo all’imprenditore per la violazione dei precetti imposti a norma dell’art. 2087 c.c. [3]. I profili di responsabilità promananti dalla disposizione appena citata sono molteplici, in ragione della formulazione della norma stessa, oltre che della particolare funzione che la stessa riveste all’interno dell’ordinamento giuridico italiano [4]. Come noto, infatti, la norma dispone in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tec­nica, si rendono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dove per «particolarità del lavoro» si fa riferimento ai rischi e alle specifiche nocività proprie dell’attività lavorativa che viene prestata, per «esperienza» si intende quel fattore che consente di prevedere e valutare i rischi in base ad eventi già verificatisi ed a pericoli valutati in precedenza, mentre per «tecnica» si rimanda all’obbligo di tenersi aggiornati sui sistemi di sicurezza che vengono continuamente messi a disposizione dal progresso scientifico [5]. Dal precetto della norma deriva, dunque, l’ampio obbligo in capo al datore di lavoro di attuare non solo le misure di sicurezza appositamente previste dalle appositamente disposte norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ma anche quelle misure cosiddette innominate, ossia quelle che «ancorché non espressamente imposte dalla legge o da altra fonte equiparata, siano sug­gerite da conoscenze sperimentali o tecniche ovvero dagli standard di sicurezza nor­malmente osservati» [6]. Pertanto, anche da una primordiale analisi della norma, pare evidente che l’ob­bligo di sicurezza imposto all’imprenditore ex art. 2087 c.c., sia volto alla «globale» tutela della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore, nel senso che rilevano – e, pertanto, sono idonee a costituire fonte di responsabilità – non solo quelle condotte del datore di lavoro che possono direttamente costituire un rischio [continua ..]


3. La natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ed il conseguente riparto dei carichi probatori

Quanto finora detto in punto di qualificazione della norma di cui all’art. 2087 c.c. rende conseguentemente doveroso un approfondimento riguardo il tipo di responsabilità che deriva in capo al datore di lavoro, che viola uno dei precetti oggetto della disposizione in esame. Come noto, l’ordinamento giuridico italiano contempla il diritto in capo al prestatore di lavoro, che assuma di essere stato leso dalla malattia contratta in occasione di lavoro o per l’infortunio subito nello svolgimento dell’attività lavorativa, di agire a norma dell’art. 2087 c.c. verso l’imprenditore, ove ritenga che il danno subito sia conseguenza dell’inadempimento degli obblighi di sicurezza che la norma richiamata impone in capo a ciascun datore di lavoro [14]. Essendo oramai pacifico che quella ivi in commento costituisca una responsabilità di tipo contrattuale, il riparto dell’onere probatorio, nell’azione di risarcimento del danno da infortuno sul lavoro o malattia professionale, è regolato dall’art. 1218 c.c. che disciplina l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Ne deriva, pertanto, che grava sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio al fine di vedersi corrispondere il risarcimento per il danno asseritamente subito, l’onere di allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno subito e del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo, mentre sul datore di lavoro incombe il diverso e consequenziale onere di provare che il danno sia derivato da causa a sé non imputabile, offrendo cioè prova di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c., nonché di aver predisposto tutte le misure, dirette e indirette, idonee ad evitare l’evento dannoso [15]. Pertanto, colui che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi antinfortunistici, è tenuto ad assolvere ogni onere, senza possibilità di saltare dei passaggi o di invertirne la successione, non potendosi dunque limitare ad allegare e provare il verificarsi delle conseguenze dannose, senza aver fornito adeguata prova dell’esistenza del fatto illecito e del nesso causale. Tale impostazione, per così dire tradizionalistica, viene impiantata dal Legislatore anche [continua ..]


4. Considerazioni conclusive

In conclusione, è interessante osservare come l’ordinanza in commento si ponga nel solco di quella pluralità di pronunce con cui la Suprema Corte ha inteso consolidare i più importanti principi normativo – giurisprudenziali che hanno corollato la disciplina normativa in punto di responsabilità dell’imprenditore per la mancata osservanza degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come ampiamente argomentato, a norma dell’art. 2087 c.c., il datore, nell’eser­cizio dell’impresa, deve adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l’integrità fi­sica e la personalità dei lavoratori. Per raggiungere tale scopo egli deve tenere conto sia della particolarità del lavoro che dell’esperienza e della tecnica. È dunque evidente come tale norma contempli un principio di carattere generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica, imponendo all’imprenditore, in ragione della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, di adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. Da un’attenta analisi della norma in questione, così come posta in luce anche dall’ordinanza in commento, l’art. 2087 c.c. non pare custodire un generico dovere di neminem laedere, quanto piuttosto pare rappresentare un obbligo specifico e pregnante di predisporre un ambiente di lavoro salubre. Pertanto, non pare esservi dubbio alcuno riguardo il fatto che la norma de qua sia portatrice di un interesse generale e inderogabile, che non si realizza mediante una struttura assoluta bensì relativa, tanto è vero che, secondo la dottrina più recente, i diritti della persona sono meglio tutelati se calati nel sinallagma contrattuale: gli obblighi assumono un significato più pregnante del dovere di neminem laedere, poiché al titolare del diritto si riconosce una tutela prevenzionale e quei poteri di autotutela non altrimenti esercitabili. Per concludere, può dirsi dunque che il ruolo dell’art. 2087 c.c. è oggi tutt’altro che superato. Anzi, esso pare di gran lunga più effettivo di quanto potesse apparire in originaria [continua ..]


NOTE