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Articolo 29 della Costituzione italiana

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.”

Spiegazione dell’articolo 29 della nostra Costituzione

L’articolo 29 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica italiana è fondata sulla famiglia e di conseguenza sui diritti della famiglia, così come anche sull’Istituzione del matrimonio.

Quest’ultimo si basa fondamentalmente sulla pari eguaglianza sia sul piano morale sia sul piano giuridico dei coniugi sulla base di quanto è stato stabilito dalla legge con garanzia dell’unità morale e giuridica dei due coniugi uniti nel vincolo del matrimonio.
Il matrimonio si deve anche basare sull’unità della famiglia secondo quanto previsto anche dalla legge. La famiglia è l’Istituzione portante che sta alla base della società civile e dunque si fonda su principi di tipo naturale e non convenzionale. A tenere uniti i due coniugi sono inoltre vincoli non di tipo giuridico, bensì vincoli di natura sentimentale come l’affetto, la solidarietà, l’educazione e la protezione dei propri figli nati proprio dal matrimonio.

Matrimonio civile e matrimonio concordatario

Nell’ordinamento italiano la società civile si fonda principalmente su due tipologie di matrimonio: il matrimonio civile che sarebbe il matrimonio in Comune davanti al sindaco o a un delegato di questi ed il matrimonio concordatario, ovvero quello religioso celebrato dal sacerdote stipulato secondo il diritto canonico ed ecclesiastico e che viene riconosciuto dallo Stato italiano. l'articolo 29 della Costituzione italianaIl primo è trascritto all’interno dei registri dello stato civile e ha degli effetti di natura civile. Per quanto riguarda l’uguaglianza sul piano morale e giuridico dei coniugi (che teoricamente viene sancita dalla Costituzione facendo riferimento al principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3) il nostro Paese ha dovuto aspettare l’anno 1975 affinché divenisse effettiva la riforma del diritto di famiglia. Passi avanti erano stati fatti anche l’anno precedente con il referendum popolare che sanciva l’introduzione della Legge sul divorzio dell’anno 1970. In Italia fino all’anno 1919 c’era stata la cosiddetta tutela maritale e l’articolo n° 144 del nostro Codice Civile introduceva la cosiddetta potestà maritale che prevedeva per la moglie l’assunzione del cognome del marito e di seguire anche la residenza di quest’ultimo. Tutto ciò rimase in vigore fino alla suddetta riforma del diritto di famiglia avvenuta nell’anno 1975.